Tratto dallo speciale:

Preavviso di licenziamento: la Cassazione indica la decorrenza

di Teresa Barone

27 Giugno 2025 11:04

logo PMI+ logo PMI+
Licenziamenti economici: tempi di preavviso e cessazione del rapporto di lavoro, effettivo solo quando il lavoratore ne viene ufficialmente a conoscenza.

La Cassazione fa chiarezza in merito al licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per quanto concerne le varie fasi della procedura e le tempistiche del preavviso. Con la nuova sentenza n. 15513 del 10 giugno, la Corte ha inquadrato i diritti del lavoratore nell’ambito della procedura di conciliazione.

  1. Per prima cosa, il datore di lavoro invia una prima comunicazione con la sua intenzione di licenziare il lavoratore per motivi economici (ad esempio per riorganizzazione aziendale).
  2. Nella seconda fase avviene l’iter conciliativo vero e proprio.
  3. Al termine del tentativo di conciliazione, il lavoratore riceve la comunicazione definitiva del licenziamento.
  4. Solo a questo punto il rapporto di lavoro cessa e scatta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, il licenziamento non può essere considerato effettiva quando viene avviata la procedura di conciliazione ma soltanto nel momento in cui il lavoratore viene a conoscenza del suo licenziamento tramite la seconda comunicazione formale, ossia quella del licenziamento vero e proprio: è questo termine quello da considerare ai fini della decorrenza del periodo di preavviso e non quella relativa all’intenzione di procedere in questo senso, antecedente al tentativo ci conciliazione.

Se il rapporto di lavoro non è stato interrotto prima della fine del preavviso, quindi, per il lavoratore prosegue la maturazione dei diritti connessi al lavoro stesso.