La vendita di dispositivi medici (etichettati come DM) e di dispositivi individuali di protezione (DPI) come le mascherine è sempre soggetta all’applicazione ad IVA ridotta, in questo caso con aliquota al 5%, anche in seguito all’abolizione dei protocolli di sicurezza anti Covid che rendono i dispositivi non obbligatori. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 141 del 23 maggio 2025.
L’imposta agevolata si applica quando i beni ceduti sono DM oppure i DPI compresi nelle voci doganali individuate dall’Agenzia delle Dogane nell’allegato I della circolare n. 5/D del 2023. Si tratta di articoli di abbigliamento protettivo come guanti, tute, calzari, mascherine, cuffie e copricapi destinati a finalità sanitarie e identificabili mediante caratteristiche tecniche e classificazioni doganali specifiche.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea però che, per applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, è necessario soddisfare un requisito specifico:
I beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.
L’aliquota ridotta sui dispositivi di protezione individuale era stata introdotta in un contesto di emergenza epidemiologica per favorire le cessioni di beni indispensabili per il contrasto della pandemia da Coronavirus. Il regime IVA agevolato, tuttavia, si applica in ogni fase della commercializzazione dei DPI, e quindi partendo dal produttore fino alla vendita al dettaglio: questo, perché il requisito dell’uso per finalità sanitarie viene soddisfatto nel momento in cui non emerge in modo chiaro e univoco la prova del contrario.
Il caso trattato dalla risposta n. 141 del 23 maggio 2025 riguardava una società di articoli antinfortunistici e di protezione, che vende tali prodotti ad aziende della grande distribuzione, grossisti e rivenditori. I soggetti che operano in questo senso, possono dunque continuare a beneficiare dell’aliquota del 5% se la finalità sanitaria può essere comprovata da una dichiarazione dell’acquirente, in cui si attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.