Nel Commercio il valore in busta paga di una giornata di ferie dipende dal contratto applicato e dalle voci che compongono la retribuzione, e la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026 ha fissato quando l’esclusione di una indennità dalla paga feriale diventa illegittima. Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno ai dipendenti del settore, nella stessa misura per full time, part time, contratti a termine e apprendistato, e la maturazione delle ferie segue le regole di legge comuni a tutti i lavoratori dipendenti.
In sintesi:
- il rateo mensile è di 2,17 giorni, cioè 26 giorni divisi per dodici mensilità;
- con la settimana su cinque giorni ogni giornata fruita scala 1,2 giorni dal monte ferie;
- il valore economico di una giornata si ottiene dividendo la retribuzione mensile lorda per 26;
- un’incidenza del 3,37% delle voci escluse dalla paga feriale non è stata giudicata dissuasiva;
- la mancata fruizione delle quattro settimane di legge costa da 120 a 720 euro per lavoratore.
- Come si calcolano le ferie nel CCNL Commercio
- Ferie su 5 giorni lavorativi: il calcolo corretto
- Ferie consecutive: come si contano sabato e domenica
- Ferie per i lavoratori in apprendistato
- Ferie part-time nel CCNL Commercio
- Come vengono retribuite le ferie nel CCNL Commercio
- ROL e permessi nel CCNL Commercio
- CCNL Commercio 2026: gli aggiornamenti retributivi
- Ferie non godute nel CCNL Commercio
Come si calcolano le ferie nel CCNL Commercio
Il computo delle ferie nel Commercio parte da una settimana convenzionale di sei giorni, dal lunedì al sabato, applicata a prescindere dall’orario effettivo, perché l’art. 159 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi riconosce i 26 giorni «quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale». Dal conteggio sono escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali che cadono nel periodo, e il periodo di ferie va prolungato di altrettanti giorni. Il rateo mensile di 2,17 giorni matura nei mesi in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni, le frazioni inferiori non entrano nel conteggio e quelle superiori valgono come mese intero.
Le ferie iniziano a maturare dal primo giorno di lavoro e continuano a maturare anche durante i periodi di malattia, infortunio e maternità.
Ferie su 5 giorni lavorativi: il calcolo corretto
Per i lavoratori che seguono la settimana corta (lunedì-venerdì), il monte ferie annuo rimane 26 giorni, ma il computo delle giornate fruite avviene con un meccanismo di riproporzionamento. Ogni giornata di ferie goduta scala 1,2 giorni dal monte ferie, per tenere conto della settimana contrattuale di 6 giorni. In pratica, due settimane di ferie consecutive fanno scalare 12 giorni (1,2 × 10 giorni lavorativi). Lo stesso calcolo si applica a chi lavora su settimana ancora più corta, ad esempio dal lunedì al giovedì.
Ferie consecutive: come si contano sabato e domenica
Chi lavora su settimana corta, dal lunedì al venerdì, conserva un monte ferie annuo di 26 giorni con il consumo delle giornate riproporzionato. Il coefficiente 1,2 deriva dal rapporto tra i sei giorni della settimana convenzionale e i cinque effettivamente lavorati, quindi ogni giornata fruita scala 1,2 giorni dal monte. Due settimane consecutive di assenza consumano perciò 12 giorni di ferie, cioè 1,2 moltiplicato per dieci giornate lavorative, e lo stesso criterio si applica a chi lavora su quattro giorni.
Ferie per i lavoratori in apprendistato
Gli apprendisti maturano 26 giorni di ferie all’anno come i colleghi già qualificati, perché l’art. 52 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi estende all’apprendista il trattamento normativo della qualifica per la quale è stato assunto. La parità è piena sulle ferie e graduale sui permessi retribuiti, perché lo stesso art. 52 riconosce subito le ore del primo comma dell’art. 158 e scaglia le ulteriori ore dei commi terzo e quarto, al 50 per cento dopo un periodo pari a metà della durata del contratto e al 100 per cento alla sua conclusione. Per l’apprendista con contratto part time valgono le regole di calcolo dei lavoratori a tempo pieno.
Ferie part-time nel CCNL Commercio
I lavoratori part-time del settore commercio maturano lo stesso numero di giorni di ferie dei colleghi full-time: 26 giorni all’anno. Cambia la retribuzione, che è proporzionata alle ore giornaliere effettive. Per il part-time orizzontale il conteggio dei giorni è identico al full-time. Per il part-time verticale i giorni di ferie si calcolano in proporzione ai giorni lavorativi settimanali effettivi rispetto ai 6 giorni contrattuali di riferimento.
Come vengono retribuite le ferie nel CCNL Commercio
Durante le ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione di fatto, che include la paga base, la contingenza, il terzo elemento e tutti gli altri elementi retributivi fissi e continuativi previsti dal contratto. Il valore economico di una singola giornata di ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile lorda per 26, che è il divisore giornaliero contrattuale del CCNL Commercio. Questo importo è soggetto a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione INPS.
Sulle voci variabili la retribuzione feriale segue un criterio quantitativo. La Cassazione (ord. n. 18529 dell’8 giugno 2026) ha confermato che la paga delle ferie deve essere comparabile a quella dei giorni lavorati senza dover coincidere, e che l’esclusione di una indennità diventa illegittima quando la riduzione produce un effetto dissuasivo sulla fruizione del riposo. Nel caso deciso l’incidenza delle voci escluse era pari al 3,37 per cento della retribuzione annua lorda, misura giudicata troppo contenuta per scoraggiare le ferie. Nel Commercio il criterio riguarda le maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e festivo e le indennità legate in modo stabile alle mansioni, che nella distribuzione organizzata rappresentano una quota rilevante del cedolino.
Il conto parte da tre dati della busta paga: la retribuzione mensile lorda di fatto, il totale annuo delle voci escluse dalla paga feriale e il numero di mensilità del contratto, che nel Terziario sono quattordici con tredicesima e quattordicesima. Un esempio con retribuzione mensile di 1.800 euro e 90 euro medi al mese di maggiorazioni domenicali e notturne rende il calcolo verificabile sul singolo caso.
| Voce del calcolo | Valore nell’esempio |
|---|---|
| Retribuzione mensile lorda di fatto | 1.800 euro |
| Valore di una giornata di ferie con divisore 26 | 69,23 euro |
| Maggiorazioni escluse dalla paga feriale | 90 euro al mese, 1.080 euro l’anno |
| Totale annuo lordo su quattordici mensilità, comprensivo delle maggiorazioni | 26.280 euro |
| Incidenza delle voci escluse | 4,11 per cento |
Con un’incidenza del 4,11 per cento l’esclusione supera la misura che i giudici hanno ritenuto irrilevante nel caso arrivato in Cassazione, e l’azienda che la mantiene si espone a una richiesta di differenze retributive per tutto il periodo non prescritto. Con 40 euro medi al mese di maggiorazioni l’incidenza scende all’1,87 per cento e la posizione aziendale diventa difendibile. Il calcolo va rifatto ogni anno, perché il denominatore cambia con gli aumenti dei minimi tabellari e il numeratore con le domeniche e le notti effettivamente lavorate. La giurisprudenza sulla retribuzione delle ferie più bassa dello stipendio ordinario ricostruisce i due accertamenti che il giudice compie, il legame stabile della voce con le mansioni e la soglia di dissuasività.
ROL e permessi nel CCNL Commercio
Oltre alle ferie, il CCNL Commercio prevede ore di ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) e permessi per ex festività. Il calcolo del rateo mensile di ROL e permessi per ogni CCNL segue regole specifiche illustrate nella guida dedicata. Anche i permessi maturano nei mesi in cui si siano lavorati almeno 15 giorni e, a differenza delle ferie, le ore residue non godute entro l’anno possono essere monetizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
CCNL Commercio 2026: gli aggiornamenti retributivi
Il rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio del 22 marzo 2024, valido fino al 31 marzo 2027, non ha modificato i giorni di ferie né le modalità di maturazione. Le novità che impattano indirettamente sulla retribuzione durante le ferie riguardano i minimi tabellari: una nuova tranche di aumenti è prevista dal 1° novembre 2026, che si aggiunge a quelle già scattate nel 2024 e nel 2025. Poiché le ferie sono retribuite sulla base della normale retribuzione di fatto, l’aumento dei minimi tabellari si riflette automaticamente sul valore economico di ogni giornata di ferie goduta. Per i permessi, il contratto conferma 56 ore annue retribuite per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per quelle con organico superiore.
Ferie non godute nel CCNL Commercio
Sulle ferie arretrate il termine di fruizione è doppio: due settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi alla fine di quell’anno, secondo l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003. Il diritto sopravvive alla scadenza e il lavoratore conserva le giornate maturate. Alla cessazione del rapporto le giornate residue si traducono in indennità per le ferie non godute, qualunque sia la causa dell’uscita.
Il datore di lavoro che non assicura la fruizione delle quattro settimane di legge incorre nella sanzione dell’art. 18-bis, comma 3, dello stesso decreto, che con la maggiorazione del 20 per cento disposta dall’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 va da 120 a 720 euro per lavoratore, da 480 a 1.800 euro oltre i cinque lavoratori o in almeno due anni e da 960 a 5.400 euro oltre i dieci lavoratori o in almeno quattro anni, senza pagamento in misura ridotta. Alla sanzione si aggiungono il blocco del DURC e la perdita delle agevolazioni contributive condizionate al rispetto degli obblighi di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
Scaduti i 18 mesi l’azienda deve inoltre versare i contributi sulle ferie non godute, aggiungendo il valore delle giornate arretrate all’imponibile previdenziale del mese successivo alla scadenza, a prescindere dal fatto che l’indennità sia stata corrisposta.