Con un contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali, ogni mese si maturano 2,33 giorni di ferie: è il risultato della divisione delle 4 settimane minime garantite dalla legge (28 giorni di calendario) per 12 mesi. Il numero cambia in base al proprio CCNL e all’orario di lavoro. Per sapere esattamente quante ferie si stanno accumulando basta controllare la busta paga, ma per capire come funziona il calcolo e quali diritti si hanno, è utile conoscere le regole di legge e contrattuali.
Diritto e monetizzazione ferie
Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’articolo 36, comma 3 della Costituzione e regolamentato dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal D.Lgs. 66/2003. La legge fissa un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie all’anno, che corrisponde a 28 giorni di calendario. Questo minimo non è mai monetizzabile con due sole eccezioni: la risoluzione del rapporto di lavoro e il contratto a termine di durata inferiore a un anno. I CCNL possono prevedere un numero superiore di giorni, mai inferiore.
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Maturazione ferie e assenze che si conteggiano
Le ferie maturano non solo durante i periodi di lavoro effettivo, ma anche in molti casi di assenza retribuita. Concorrono alla maturazione i periodi di malattia, maternità obbligatoria, congedo di paternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedo matrimoniale e i permessi per donazione di sangue, seggi elettorali, esami e concorsi. Fanno maturare le ferie anche i contratti di solidarietà e i permessi per malattia del figlio, ma solo in caso di ricovero ospedaliero.
Non danno luogo a maturazione invece i giorni di astensione facoltativa post-maternità, i periodi di sciopero e la cassa integrazione a zero ore. In caso di cassa integrazione parziale, le ferie maturano in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
Quante ferie si maturano al mese: formula full-time
La formula base per calcolare il rateo mensile di ferie è semplice: si divide il numero di giorni di ferie annuali previsti dal proprio contratto per 12. Se il CCNL prevede 26 giorni di ferie all’anno, il rateo mensile sarà 26 ÷ 12 = 2,17 giorni al mese. Se prevede 28 giorni, sarà 28 ÷ 12 = 2,33 giorni al mese.
Il rateo matura solo nei mesi in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono conteggiate, quelle superiori valgono come mese intero. Questo vale sia per i neo-assunti sia per chi cessa il rapporto nel corso dell’anno.
Calcolo ferie per i lavoratori part-time
Il diritto alle ferie spetta in misura piena a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dall’orario. Cambia il calcolo in base alla tipologia di part-time.
Nel part-time orizzontale — orario ridotto ogni giorno, ad esempio 4 ore anziché 8 — il numero di giorni di ferie è identico a quello del lavoratore full-time. La retribuzione è però proporzionata alle ore giornaliere effettive: un giorno di ferie vale 4 ore, non 8.
Nel part-time verticale — giornate ridotte nella settimana o nel mese, ma con orario giornaliero pieno — le ferie si calcolano in proporzione ai giorni lavorati. La formula è:
Giorni di ferie annuali CCNL × (giorni lavorativi settimanali del part-time ÷ giorni lavorativi settimanali del full-time)
Esempio: lavoratore con part-time verticale su 3 giorni a settimana, CCNL che prevede 26 giorni di ferie per il full-time su 5 giorni: 26 × (3 ÷ 5) = 15,6 giorni, arrotondati per eccesso a 16.
Per il part-time misto — riduzione sia delle ore giornaliere sia dei giorni settimanali — si utilizza la formula elaborata da Confprofessioni basata sulle ore:
170 (ore mensili di riferimento) ÷ (100 × percentuale di part-time) = ferie in ore
La maturazione segue in ogni caso la regola dei 15 giorni minimi lavorati nel mese, salvo nei periodi di assenza che non sospendono il diritto.
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Quante ferie spettano per ogni CCNL
Ogni contratto collettivo stabilisce un monte ferie annuo diverso, spesso differenziato per anzianità. La tabella riepiloga i principali CCNL.
| CCNL | Giorni di ferie annui | Note |
|---|---|---|
| Commercio / Terziario | 26 | Settimana di 6 giorni ai fini del computo; per dettagli → calcolo ferie CCNL Commercio |
| Metalmeccanici Industria | 20–25 (4–5 settimane) | 4 sett. fino a 10 anni; +1 gg tra 10 e 18 anni; 5 sett. oltre 18 anni → ferie CCNL Metalmeccanici |
| Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo | 26 | Settimana di 6 giorni |
| Edilizia | 4 settimane / 160 ore | — |
| Trasporti, Logistica e Spedizioni | 22 (settimana corta) / 26 (con sabato) | — |
| Studi Professionali | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | Maturazione a ratei mensili |
| Bancari (ABI) | 20–26 | Cresce con anzianità; quadri direttivi 26 gg |
| Scuola (CCNL) | 30–32 | 30 gg fino a 3 anni di servizio; 32 gg oltre |
| Scuole private ANINSEI | 30 | Settimana di 6 giorni |
| Credito e Assicurazioni | 25–30 | 25 gg su 5 giorni; 30 gg su 6 giorni |
| Funzioni Locali PA | 26–32 | 26 gg (5 gg) / 32 gg (6 gg); neo-assunti PA: 24–30 gg |
| Sanità pubblica | 26–32 | Cresce a 28/32 dopo 3 anni; art. 33 CCNL |
| Elettrici | 20–24 | 20 gg fino a 8 anni; +1 gg/anno fino a 24 gg |
| Farmacisti (farmacie private) | 26 | Escluse domeniche e festività |
| Artigiani | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | — |
| Operai Agricoli | 26 | Contratto a tempo indeterminato |
| Ferrovieri | 20–29 | Cresce con anzianità e giorni settimanali |
| Cooperative Sociali | 26 | Max 3 settimane consecutive |
| Cooperative Socio-Sanitarie | 4 settimane | 2 sett. scelte dal datore, 2 dal lavoratore |
| Gas-Acqua | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | Ferie residue entro 30 aprile anno successivo |
Godimento e piano ferie
La legge stabilisce che almeno due settimane di ferie devono essere fruite in modo continuativo nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore. Le restanti due settimane possono essere godute in modo frazionato entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Eventuali giorni aggiuntivi previsti dal CCNL seguono le scadenze contrattuali.
Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve comunicarlo con congruo anticipo tenendo conto delle esigenze aziendali e, per quanto possibile, degli interessi del lavoratore. In caso di ferie collettive — chiusura aziendale — il lavoratore non può opporsi. Il piano ferie estivo viene solitamente presentato a marzo: il dipendente sottopone la propria richiesta indicando le preferenze, di norma almeno due settimane consecutive tra giugno e settembre.
Il datore può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di gravi e documentate ragioni organizzative: in tal caso il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese documentate e a fruire della parte restante in un secondo momento. In caso di malattia insorta prima delle ferie, queste sono sospese e riprenderanno alla guarigione. Se la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di recuperarle successivamente, purché la malattia abbia effettivamente impedito il riposo e vi sia accordo con il datore.
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Ferie non godute: scadenze e sanzioni
Le ferie non godute non scadono né si perdono: il lavoratore conserva il diritto a fruirne. Tuttavia, superati i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione senza che le ferie minime siano state godute, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi INPS sulle ferie arretrate. La mancata fruizione del periodo minimo legale espone inoltre il datore alle seguenti sanzioni previste dall’art. 7 della Legge n. 183/2010, aggiornate dalla Manovra 2019:
- da 120 a 720 euro per ogni lavoratore interessato;
- da 480 a 1.800 euro in caso di violazione per più di 5 lavoratori o per almeno 2 annualità;
- da 960 a 5.400 euro in caso di violazione per più di 10 lavoratori o per almeno 4 anni.
I giorni eccedenti le 4 settimane minime, se previsti dal CCNL e non goduti, possono essere monetizzati secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005. Per i lavoratori con contratto a termine inferiore all’anno, sono monetizzabili anche le ferie minime non fruite al termine del rapporto. Per approfondire il calcolo delle ore di permesso mensili previste dai principali CCNL, compreso il ROL, si rimanda alla guida specifica.