Il lavoratore che presenta le dimissioni ha sempre diritto all’indennità economica sostitutiva delle ferie non godute, anche se non si tratta di licenziamento (lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE).
Eventuali limitazioni sarebbero infatti in contrasto con il diritto comunitario, in base al quale ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando è cessato il rapporto di lavoro e la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità economica per evitare che, a causa di tale impossibilità, non riesca a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Il diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute non è sottoposto ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato alla cessazione del rapporto di lavoro, dall’altro al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
=> Lavoro: ferie non godute nella normativa UE
Quindi, se il dipendente non è stato in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto all’indennità sostitutiva. Il fatto che il lavoratore ponga fine di sua iniziativa al rapporto di lavoro (dimissioni), non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire l’indennità.
=> Ferie non godute: le tasse sull'indennità
Il diritto al pagamento delle ferie non godute in caso di dimissioni si applica anche nel caso in cui il lavoratore non riesca a terminare le ferie non godute perché nel periodo in cui le aveva chieste è in malattia.