Come ogni anno, le imprese con determinati livelli di consumo energetico devono nominare l’Energy Manager entro il 30 aprile, in ottemperanza alla normativa di riferimento (articolo 19 della legge 10/1991) sull’obbligo di un Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. La procedura non è cambiata: si continua a utilizzare la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager Online) di FIRE, la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, che gestisce le nomine per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Energy Manager: per quali aziende è obbligatorio
L’obbligo riguarda le imprese che nell’anno precedente hanno consumato oltre 10.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) per il settore industriale o 1.000 TEP per il settore civile, del terziario e dei trasporti. Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i consumi energetici gestiti dall’organizzazione: energia acquistata o autoprodotta, inclusa quella da fonti rinnovabili, anche se ceduta in rete. In presenza di cogenerazione, il riferimento resta il combustibile in ingresso e non l’energia prodotta.
Anche le imprese sotto queste soglie possono decidere di nominare un EM su base volontaria: in quel caso seguiranno la medesima procedura prevista per i soggetti obbligati, ma senza vincoli temporali. La nomina è determinante anche per ottenere alcune agevolazioni, tra cui i certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica — TEE).
I compiti dell’Energy Manager
Nelle grandi aziende, il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è equivalente al Responsabile del Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001. Nelle piccole e medie aziende la sua figura è più flessibile. In tutti i casi, l’Energy Manager supporta l’azienda nell’uso efficiente del consumo energetico e può essere un dipendente oppure un consulente esterno, che su nomina formale svolge compiti specifici dettagliati nella Circolare MIMIT del 18 dicembre 2014.
In base al dettato normativo, questa figura individua azioni, interventi e procedure per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicura la predisposizione di bilanci energetici e predispone i dati per la verifica degli interventi effettuati con contributo dello Stato.
La checklist EE in azienda
Ecco una griglia delle tipiche azioni svolte nel corso delle sue attività:
- raccolta dati per la valutazione dei consumi effettivi;
- individuazione di indicatori di prestazioni energetiche;
- creazione di database per le aree di consumo;
- realizzazione di diagnosi energetiche;
- individuazione di curve di carico elettriche e termiche;
- verifica dei contratti per i servizi energetici;
- verifica della normativa e degli incentivi per la riduzione dei consumi;
- proposte di intervento e studi di fattibilità;
- individuazione delle figure aziendali di riferimento per lo svolgimento di tutte le attività;
- verifica dei risultati e loro valorizzazione.
Come si nomina l’Energy Manager
La nomina dell’Energy Manager, da parte del legale rappresentante dell’azienda, si effettua tramite il portale FIRE ed è disponibile al seguente link. È necessario registrarsi la prima volta e poi accedere con le proprie credenziali per approdare al servizio NEMO. La procedura prevede l’inserimento di una serie di dati aziendali (alcuni precompilati) e sul soggetto incaricato (generalità, posizione all’interno dell’impresa, dati di contatto). Bisogna anche indicare i consumi energetici aziendali. Secondo gli ultimi dati del Rapporto FIRE 2025, nel 2024 le nomine pervenute nei tempi previsti dalla legge sono state 2.571, di cui 1.752 da soggetti obbligati e 819 da soggetti non obbligati — segno di una crescente sensibilità delle imprese verso il risparmio energetico indipendentemente dagli obblighi sanzionatori.
Energy Manager ed EGE: due figure distinte
L’Energy Manager è un ruolo funzionale previsto dalla Legge 10/1991: per essere nominati non è obbligatoria una certificazione specifica, sebbene siano richieste competenze tecniche adeguate. Diversa è la figura dell’EGE — Esperto in Gestione Energia, professionista certificato secondo la norma UNI CEI 11339 da un ente terzo accreditato. La certificazione EGE è obbligatoria per condurre diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014 per le grandi imprese e le imprese energivore. Spesso le due figure coincidono nello stesso professionista, ma non necessariamente.