Tratto dallo speciale:

Canone RAI in bolletta: guida in dieci punti

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Aprile 2016
Aggiornato 12 Giugno 2018 09:48

logo PMI+ logo PMI+
Come inviare il modulo online di esenzione dal nuovo Canone RAI in bolletta, scadenze, nuove regole, casi particolari, presentazione in ritardo, addebito sulla pensione e chiarimenti sulla riforma.

Come chiedere l’esenzione dal Canone RAI dopo la riforma, come si paga dal 2016 e tutti i casi particolari: la Legge di Stabilità ha riscritto le regole per il versamento del Canone RAI in bolletta elettrica e ci sono ormai tutti i provvedimenti applicativi, con la modulistica necessaria per i contribuenti. Non mancano le complessità: opzioni di esenzione, possibilità di pagamento, regole 2015 non più applicabili. Vediamo un breve vademecum in dieci punti che cerca di riassumere tutti i nodi fondamentali della riforma.

=> Canone RAI: esonero online sul sito delle Entrate

Come si paga

1. Partiamo con la regola di base: il canone RAI a partire dal 2016 si paga con la bolletta elettrica. La semplice intestazione di un’utenza domestica di energia elettrica è motivo sufficiente per presumere il possesso di una televisione e chiedere di conseguenza il pagamento del Canone RAI.

Traduzione: a tutti coloro che hanno un’utenza elettrica abitativa le imprese fornitrici di energia in linea di principio inviano il canone RAI.

Il canone scende a 100 euro e si paga in dieci rate da 10 euro. In questo primo anno di applicazione, il 2016, il primo pagamento avverrà con la bolletta elettrica di luglio, che conterrà anche le rate da gennaio a giugno (60 euro). Dal 2017, invece, le rate da 10 euro si pagano con le bollette da gennaio ad ottobre.

Quante volte

2. Il canone si paga solo una volta anche se si possiedono più abitazioni dotate di televisore. Fra i casi che rappresentano un’eccezione, quello dei coniugi con diversa residenza anagrafica, che pagheranno due distinti canoni.

=> Canone RAI in bolletta per coniugi con diversa residenza

Esenzione

3. In linea generale, l’unico motivo valido per chiedere l’esenzione dal Canone RAI è non possedere un televisore inteso come un apparecchio collegato al digitale terrestre o segnale satellitare. Quindi, un contribuente che per ipotesi possieda una vecchia tv che non prenda il digitale terrestre o il segnale satellitare non deve pagare il canone. Esenti anche tutte le altre tipologie di monitor, indipendentemente dal fatto che diano o meno la possibilità di vedere programmi televisivi. Ad esempio, un computer o un tablet, attraverso i quali si possono guardare trasmissioni via Internet, non comportano obbligo di pagamento del canone RAI. Tuttavia, non è più possibile disdire l’abbonamento chiedendo il suggellamento degli apparecchi.

Autocertificazione

4. La richiesta di esonero va presentata utilizzando l’apposito modulo di esenzione, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, della RAI, e del ministero delle Finanze. Importante: la disdetta vale per il solo anno in cui è stata chiesta, quindi la richiesta di esenzione va poi ripresentata di anno in anno (è una novità rispetto alle regole precedenti). Il modulo di dichiarazione di non detenzione si compone di due quadri: il quadro A, per chi non ha il televisore, e il quadro B, per chi comunica che il canone è già pagato da un altro membro della famiglia anagrafica.

=> Il modello per l’esenzione dal Canone RAI

Procedura

5. La dichiarazione di non detenzione si presenta online, attraverso l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate attivo da lunedì 4 aprile 2016, oppure utilizzando il modello cartaceo, da inviare per posta, via raccomandata, all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione.

=> Esenzione Canone RAI: domanda entro 30 aprile o 10 maggio

Scadenze

6. La scadenza per la consegna cartacea è il 30 aprile, chi presenta la richiesta per via telematica ha tempo fino al 10 maggio. E’ sempre possibile rivolgersi a un intermediario. Ritardi: chi presenta la dichiarazione di non detenzione dopo i termini sopra indicati ma entro il 30 giugno 2016, avrà l’esenzione per il solo secondo semestre 2016.

Applicazione

7. Non c’è retroattività: le nuove regole si applicano dal 2016. Significa che non si può inviare attraverso la bolletta elettrica un arretrato relativo a un mancato pagamento del canone RAI degli anni passati. E nemmeno presumere retroattivamente il possesso di un televisore.

=> Canone RAI in bolletta senza arretrati

Addebito

8. Il pagamento attraverso la bolletta sostituisce i precedenti bollettini e tutti gli altri eventuali metodi di pagamento, tranne uno: resta possibile pagare attraverso trattenuta sulla pensione, per chi ha assegni inferiori a 18mila euro annui. Bisogna presentare domanda entro il 15 novembre dell’anno precedente. L’INPS ha provveduto a contattare i pensionati che avevano presentato la domanda entro il 15 novembre 2015, per assicurarsi che anche dopo la Riforma volessero confermare la richiesta.

=> Canone RAI in addebito sulla pensione

Casi particolari

9. Casi particolari di esenzione: contribuenti con più di 75 anni e reddito fino a 8mila euro.

Televisori posti all’interno di Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate (se la tv si trova in un alloggio privato, pur all’interno di una struttura militare, il canone va pagato).

Agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia di paesi che offrono analoga esenzione ai diplomatici italiani. Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze NATO. Imprese di riparazione o commercializzazione di televisori.

Platea

10. La riforma del canone RAI in bolletta riguarda le utenze domestiche e non le imprese, né negozi o, in generale, coloro che pagano il canone speciale RAI. Per queste utenze, le regole restano invariate.

=> Canone Speciale RAI: norme 2016 per le aziende