Ecco il modello dell’Agenzia delle Entrate per autodichiarare il mancato possesso dei requisiti per pagare il canone RAI in bolletta: lo compila chi non ha un televisore, o ha un altro familiare che paga il canone. La scadenza è il 30 aprile 2016 per la presentazione cartacea oppure il 10 maggio per la presentazione telematica.
Il modello è pubblicato insieme al provvedimento di approvazione del 24 marzo 2016, con le istruzioni di compilazione, disponibile sul sito dell’Agenzia, sul sito del ministero delle Finanze e su quello della RAI nelle pagine dedicate al canone.
=> Scarica il modello esenzione Canone RAI
Il modello si compone di una parte dedicata ai dati anagrafici e di una dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che ha ridotto il Canone RAI a 100 euro prevedendone però il pagamento con la bolletta elettrica.
Per non ricevere il Canone RAI in addebito sulla bolletta elettrica, bisogna presentare apposita autocertificazione al Fisco. Sono previsti i seguenti diversi casi:
- contribuente che non ha nessun televisore in nessuna delle abitazione per cui è titolare dell’utenza elettrica;
- non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
- il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante perché la bolletta elettrica è intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, che paga quindi il canone RAI;
- il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedente: questa dichiarazione va presentata, ad esempio, quando dopo aver presentato dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv, nel corso dell’anno viene acquistato un televisore.
=> Canone RAI in bolletta: le istruzioni 2016
A seconda della tipologia di dichiarazione, il contribuente compila il quadro A o il quadro B del modello. Il Quadro A è la dichiarazione di non detenzione di una tv, il Quadro B è dedicato a coloro che non pagano perché il canone RAI è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica: è il caso, ad esmepio, di due persone conviventi, che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, intestatari di utenze elettriche separate. Il codice fiscale da segnare nel campo dichiarazione è quello del familiare che paga il canone.
La dichiarazione sostitutiva si presenta attraverso il servizio postale entro il 30 aprile oppure per via telematica entro il 10 maggio e ha valore per l’intero 2016. Dall’anno prossimo, la dichiarazione si presenta entro il 31 gennaio. La dichiarazione si può presentare con le seguenti modalità:
- per posta, via raccomandata, inviando il modello cartaceo all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione: la scadenza per questo tipo di consegna è il 30 aprile.
- online tramite applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In questo caso, la scadenza è il 10 maggio.
- tramite intermediario entro il 30 aprile: il provvedimento delle Entrate dettaglia gli obblighi del professionista (copia al dichiarante, delega, ricevuta).
La presentazione della dichiarazione in ritardo comporta la non validità della stessa, e quindi l’obbligo di pagare il canone RAI, anche se non necessariamente per l’intero anno: un ritardo fino al 30 giugno, non ha effetto su tutto l’anno ma solo sul secondo semestre. In pratica, quindi, si pagherà il canone da gennaio a giungo, ma non da luglio a dicembre. Ricordiamo che le rate arrivano comunque a partire dal mese di luglio (in cui saranno inserite le prime sei rate dell’anno, 60 euro). Dal 2017 quando la riforma sarà a regime, la dichiarazione sostitutiva va presentata dal primo luglio dell’anno precedente al 31 gennaio. La presentazione in ritardo, ma entro il 30 giugno, comporta esenzione per il secondo semestre.
=> Canone RAI: ecco gli apparecchi tassati
Attenzione: contrariamente a quanto succedeva prima, la dichiarazione ha validità annuale, quindi andrà ripresentata anno per anno nel caso in cui sussistano i requisiti. Si considera apparecchio televisivo, per cui bisogna pagare il canone RAI, una tv che riceve il digitale terrestre o il segnale satellitare. Quindi, ad esempio un pc o un altro monitor, anche se consente la visione di programmi via Internet, o un vecchio televisore analogico, non comportano il pagamento del canone, a meno che non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.
Il contribuente che attiva una nuova utenza elettrica nel corso dell’anno, devono presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese successivo a quello in cui attivano la fornitura.