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Nulla la notifica da poste private

di Noemi Ricci

Pubblicato 23 Gennaio 2018
Aggiornato 17:25

Sentenza di Cassazione chiarisce che le notifiche effettuate da vettori privati, alternativi a Poste Italiane, non sono valide retroattivamente: servono le autorizzazioni AgCom.

Perché la notifica postale di atti tributari effettuata per il tramite di vettori privati possa essere ritenuta giuridicamente valida è necessario attendere il rilascio delle nuove licenze da parte dell’Autorità garante per le comunicazioni (AgCom) agli operatori che soddisferanno specifici requisiti: saranno legittime solo le notifiche effettuate da questi messi alternativi rispetto al gestore Poste Italiane.

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Notifica messo privato

La norma che ha eliminato il monopolio di Poste italiane in tema di notifica degli atti tributari – articolo 1, comma 57, lettera b), della legge n. 124/2017 che ha abrogato l’articolo 4 del dlgs n. 261/00, con la conseguente soppressione dell’esclusiva in favore di Poste Italiane nell’esecuzione delle notifiche di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 – non ha effetti retroattivi, pertanto, finché non saranno rilasciate le nuove autorizzazioni, qualsiasi notifica effettuata via messo privato va ritenuta inesistente.

Notifiche da privati: la norma

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 234/2018 che ha riguardato il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata con riferimento alla presunta inesistenza della notifica di un avviso di accertamento ICI, recapitato per il tramite di un gestore privato di servizi postali.

La Suprema Corte ha confermato che le notifiche postali di atti tributari affidate a un vettore privato sono giuridicamente inesistenti, le recenti modifiche sul regime delle notificazioni postali sono sono ancora in vigore. Perché le notifiche effettuate via vettori alternativi abbiano effetto, bisognerà attendere i necessari tempi di attuazione ed il rilascio da parte dell’AgCom delle nuove licenze per i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari.

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