
Ho presentato istanza all’Agenzia Riscossione per l’annullamento delle cartelle esattoriali facendo riferimento alla sentenza di Cassazione n. 4516/2012 (in mancanza di indicazioni circa la misura degli interessi le cartelle devono intendersi nulle). Ho avuto questa risposta: In merito all’istanza in oggetto, comunichiamo che la richiesta non può essere accolta in quanto l’Agente della Riscossione è legittimato alla sola attività di riscossione e non ha facoltà di annullare autonomamente i carichi iscritti a ruolo dagli Enti impositori. La normativa vigente, infatti, riserva in via esclusiva a questi ultimi, la titolarità di crediti e la discrezionalità di annullare o modificare i carichi iscritti nei ruoli affidati all’Agente della Riscossione.
Ma allora come procedere? Interessi e sanzioni vengono fissati dall’agente della riscossione e non dagli enti impositori per cui le cartelle dovrebbero essere nulle.
In base alla normativa e alla prassi comune, sono nulle le cartelle di pagamento che non riportano il criterio di calcolo degli interessi, ma tuttavia restano legittime se la mancata indicazione riguarda gli interessi di mora. Fatta questa premessa, direi che potrebbe fare le seguenti cose cose.
=> Cartella nulla senza calcolo interessi, legittima per quelli di mora
- La prima, come suggerito dall’agente della riscossione, è di rivolgersi direttamente all’ente impositore chiedendo di annullare il carico per irregolarità della cartella, motivata dalla sentenza di Cassazione da lei citata. Mi pare anche la strada migliore nel senso che, se accolta, la sua richiesta potrebbe essere risolutiva.
La richiesta all’ente si chiama “autotutela”: se accolta, l’ente annullerà in tutto o in parte il debito e invierà all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’ordine di annullare il debito.
=> Come smascherare una cartella nulla
- La seconda opzione è quella invece di presentare un ricorso, contestando quindi in sede giudiziaria il provvedimento. Dovrebbe sostenere la nullità della cartelle esattoriali in base alla sentenza di Cassazione, facendosela riconoscere dal giudice tributario. Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito facendo ricorso all’autorità giudiziaria competente si devono seguire le indicazioni fornite con l’atto stesso.
Questo, però, non sospende l’esecutività della cartella esattoriale, che nel frattempo continua a essere valida e per la quale possono quindi proseguire le procedure esecutive.
- In ultima istanza può richiedere la sospensione della cartella direttamente all’Agenzia delle Entrate.
=> Cartella nulla: valida senza impugnazione
Si tratta in pratica delle medesime strade suggerite dalla stessa AdER:
Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione non sia dovuta puoi chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della cartella che farà da tramite con l’ente creditore interessato per l’annullamento.
Quest’ultima soluzione potrebbe forse fare al caso suo nel caso, per quanto risulti meno diretta e preveda dunque tempi più lunghi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz