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Redditometro, in calo gli accertamenti sintetici

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Luglio 2014
Aggiornato 19 Settembre 2014 08:53

Partito in sordina, il nuovo Redditometro presenta ancora limiti applicativi e registra sentenze della Cassazione a tutela dei contribuenti, ultimo caso in favore dei professionisti.

Se l’obiettivo del nuovo Redditometro era affinare le armi contro l’evasione, è ancora presto per dire che sia stato raggiunto: nel 2013 si è partiti in ritardo, con 21mila controlli (-43% rispetto al 2012), comunque in linea con le previsioni del Fisco e con accertamenti sintetici definiti in adesione o acquiescenza in aumento. Per avere un quadro preciso di come sta funzionando saranno più indicativi i dati 2014, ma le attese non sembrano improntate all’ottimismo.

=> Redditometro al via: gli accertamenti

Accertamenti da studi di settore

Aspettando di vedere cosa succederà nel 2014 e nei prossimi anni (gli strumenti a disposizione del Fisco sono sempre più precisi: ricordiamo anche la nuova super-anagrafe tributaria con i dati dei conti correnti), si registra una nuova pronuncia della Magistratura sull’accertamento sintetico. La Corte di Cassazione ha stabilito che non sono applicabili gli accertamenti da studi di settore a un professionista che abbia un reddito, o parte di esso, legato a partecipazioni societarie. La sentenza è la n. 16199 del 16 luglio 2014 e riguarda il caso di un commercialista, al quale la suprema corte ha dato ragione in un ricorso contro l’applicazione degli standard degli studi per uno scostamento in realtà giustificato dalla partecipazione societaria a una piccola impresa. Il Fisco non ha tenuto conto in sede di contraddittorio delle spiegazioni fornite, facendo comunque prevalere gli studi. Invece, spiega la sentenza,

«la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente».

Il nuovo Redditometro, lo ricordiamo, ha avuto una partenza stentata: fra proteste e richieste arrivate dal mondo delle professioni, sentenze della Magistratura e rilievi del Garante Privacy, ci sono stati rinvii e una profonda revisione dello strumento a tutela del contribuente. Fra i cambiamenti più significativi, la marcia indietro sulle medie ISTAT, che non si possono più utilizzare né per definire le liste di contribuenti a rischio evasione né in sede di contraddittorio. In pratica, la ricostruzione sintetica del reddito deve basarsi essenzialmente su spese certe o basate su elementi certi.

=> Redditometro: i rilievi del Garante Privacy

Ad ogni modo, secondo il Bilancio d’esercizio 2013 dell’Agenzia delle Entrate, nel 2013 il recupero di gettito è stato del 5% superiore a quello dell’anno precedente, attestandosi a quota 13,1 miliardi di euro, dai 12,5 miliardi del 2012. Un andamento che però è dovuto alle maggiori entrate dei versamenti diretti (a 9,2 miliardi, dagli 8,2 del 2012), mentre le riscossioni da ruolo sono scese da 4,3 a 3,9 miliardi, anche perché sono stati parecchio allentate in considerazione del periodo di crisi, a tutela dei contribuenti in difficoltà.