Deleghe digitali per i servizi PA senza SPID o CIE, in arrivo la nuova piattaforma

di Teresa Barone

Pubblicato 13 Marzo 2026
Aggiornato 27 Aprile 2026 11:13

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Entro giugno 2026 parte la piattaforma per delegare fino a due persone all'accesso ai servizi PA online. Regole, limiti e chi resta escluso.

Il Garante Privacy ha dato il via libera. La Piattaforma di gestione delle deleghe — prevista nel PNRR per ridurre il divario digitale nell’accesso ai servizi pubblici — ha superato il vaglio sulla protezione dei dati personali: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplina il funzionamento è stato ritenuto conforme alla normativa vigente. Entro giugno 2026 il portale dovrà essere attivo, e permetterà a ogni cittadino iscritto all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di autorizzare fino a due persone di fiducia ad accedere ai servizi digitali della PA al proprio posto, anche senza essere in possesso di SPID o CIE.

Il divario digitale che la piattaforma punta a colmare

I servizi pubblici online richiedono oggi un’identità digitale. Chi non riesce a ottenerla — anziani, persone con disabilità, chi non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici — resta escluso da funzioni sempre più essenziali: dalla consultazione del fascicolo previdenziale alla gestione delle pratiche fiscali, dai certificati anagrafici all’accesso alle prestazioni sanitarie online. La nuova piattaforma risponde a questa lacuna consentendo la delega ad altre persone fisiche in possesso di identità digitale, che agiscono online per conto del delegante con piena tracciabilità delle operazioni. I dati sulle deleghe attive saranno disponibili anche su IT Wallet, il portafoglio digitale accessibile tramite App IO.

Chi può delegare e chi può essere delegato

La piattaforma è aperta a tutti i cittadini iscritti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L’accesso ai servizi può essere delegato solo a persone fisiche: non è ammessa nessuna forma di mandato a enti, studi professionali o intermediari abilitati. Sono escluse le deleghe a commercialisti, consulenti del lavoro e soggetti che operano per conto dei propri clienti nell’ambito di rapporti professionali. Escluso anche l’accesso ai servizi specifici per i lavoratori attivi presso enti o imprese. Questa distinzione non è un dettaglio: le deleghe agli intermediari e ai professionisti restano disciplinate da regole proprie, separate da questo sistema e non intercambiabili con esso.

Le tre modalità per presentare la delega

Lo schema di DPCM prevede tre percorsi distinti per registrare la delega, in base alle condizioni del delegante:

  • il delegante accede autonomamente al portale tramite identità digitale e registra direttamente la delega in favore del soggetto scelto; la delega si attiva nel momento in cui il delegato la accetta sul portale;
  • il delegato accede al portale e carica il documento informatico che attesta la delega ricevuta, firmato digitalmente o con firma elettronica avanzata tramite CIE — in alternativa, la firma può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato; la registrazione avviene dopo la verifica della documentazione;
  • per i cittadini con almeno 65 anni in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, è previsto un servizio di assistenza con operatore: il delegato prenota un appuntamento virtuale, esibisce i documenti d’identità di entrambe le parti e la delega viene registrata in videoconferenza.

Durata, revoca e tetto massimo per il delegato

La delega non è permanente: ha una durata massima di due anni, trascorsi i quali deve essere rinnovata. Il delegante può revocarla in qualsiasi momento. Ogni delegato può ricevere al massimo cinque deleghe contemporaneamente, con l’eccezione di quelle conferite da chi esercita la responsabilità genitoriale, da tutori, curatori e amministratori di sostegno. Al momento della registrazione, il delegato è tenuto a dichiarare espressamente di agire a titolo personale e di non percepire alcun compenso per l’attività svolta: una condizione che rafforza il confine con le deleghe professionali retribuite.

Sui dati sanitari valgono regole più severe

Un regime distinto è previsto per i servizi erogati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, l’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT). La delicatezza delle informazioni trattate — dati medici, diagnosi, referti — ha spinto il legislatore a introdurre cautele specifiche per il rilascio delle deleghe in questi ambiti, con requisiti più stringenti rispetto al resto dei servizi PA. Le modalità precise saranno definite nelle disposizioni attuative, ma il principio ispiratore è chiaro: l’accesso delegato ai dati sanitari richiede garanzie aggiuntive a tutela della riservatezza del paziente, che non possono essere equiparate a quelle previste per i servizi amministrativi ordinari.

La piattaforma dovrà essere operativa entro giugno 2026

L’intervento rientra nella Missione 1, componente 1 del PNRR, dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il termine per il completamento è fissato a giugno 2026, una scadenza vincolante che non lascia margini di slittamento. La gestione tecnica del portale è affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Garante Privacy, nel proprio parere favorevole, si è riservato di valutare i trattamenti di dati personali nella fase operativa: un monitoraggio che continuerà una volta che la piattaforma sarà a regime e i flussi reali di dati saranno verificabili.