
Il conto alla rovescia è partito: dal 1° luglio scatta l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari, in ottemperanza al DL 36/2022 (Articolo 18) e con la sola esclusione delle Partite IVA che con ricavi o compensi annui fino a 25mila euro, esonerati fino al 2024.
Vediamo dunque cosa cambia per la fatturazione delle Partite IVA in regime forfettario, quali soggetti restano temporaneamente esonerati dal nuovo adempimento e come funziona il periodo transitorio per le sanzioni.
Fatturazione elettronica nel Forfettario
Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% e dichiarano redditi fino a 65mila euro, con la sola esclusione dei forfettari fino a 25mila euro. Viene dunque abolita l’esenzione generica per le Partite IVA che applicano il regime forfetario, mentre per un periodo transitorio, che termina il 30 settembre 2022, si applica una moratoria sulle sanzioni (per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, per fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione).
Chi è obbligato ad emettere fattura elettronica?
Dal 1° luglio 2022 è fatto obbligo di emettere fattura elettronica per i contribuenti:
– in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
– in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
– in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) che fatturano fino a 65.000.
Chi resta esonerato fino al 2024 dalla fattura elettronica?
Per tutte queste categorie, fino al 2024 sono esclusi i soggetti con ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente sotto la soglia di 25.000, il superamento della quale è verificato tenendo conto del ragguaglio ad anno per le nuove attività. L’esclusione opera solo per gli anni fiscali 2022-2023 e si estende a tutti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Per poter eventualmente applicare anche dopo l’obbligo di e-fattura, bisogna prima attendere le nuove regole UE sull’IVA.
Da quando l’obbligo di fattura elettronica forfettario 2022?
L’obbligo scatta per le operazioni a partire dal 1° luglio 2022 ma viene concesso un trimestre senza sanzioni per adeguarsi alla nuova procedura, per quanto la moratoria conceda un solo mese ogni volta, nel periodo concesso, per mettersi in regola. Dal 1° ottobre 2022 si entra a regime, con applicazione piena delle sanzioni. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo viene esteso anche ai soggetti temporaneamente esclusi.
Sanzioni e periodo transitorio: come funziona
La moratoria si applica dunque sulle operazioni del terzo trimestre del periodo d’imposta 2022: le sanzioni ordinarie (dlgs 471/1997, articolo 6, comma 2) non si applicheranno ai forfettari con obbligo di fattura elettronica con ricavi tra 25mila e 65mila euro, purché la fattura omessa venga emessa entro il mese successivo a quello dell’operazione. Dal 1° ottobre 2022 termina la sospensione delle sanzioni.
Forfettario e fatturazione
Nulla cambia per quanto concerne regole fiscali e regime premiale per chi non è coinvolto dalle novità dal primo luglio 2022.
Chi è in regime forfettario può emettere fattura elettronica?
Chi è in regime forfettario può sempre e comunque emettere fattura elettronica. L’applicazione del regime premiale riservato ai soggetti che l’adottano pur non essendovi obbligati resta applicabile ai forfettari che fino al 2024 sono esentati in base al parametro della soglia di fatturato.
Chi paga l’IVA nel regime forfettario?
Ricordiamo che chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non la detrae sugli acquisti e non liquida l’imposta, né tantomeno la versa. Contenuti e le regole fiscali sull’IVA non cambiano con il nuovo obbligo di fattura elettronica: semplicemente, si adotta una procedura interamente informatizzata per la sua emissione, consegna e conservazione sostitutiva.
Fattura elettronica Forfettario: come si compila?
La compilazione della fattura elettronica in xml, emessa utilizzando ad esempio il software o la procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dal Fisco, implica l’inserimento (oltre ai consueti dati) del codice destinatario. Questo codice è univoco, costituito da 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista (fattura B2B), oppure da 7 cifre se la fattura è intestata alla Pubblica Amministrazione (fattura B2G). In caso di fattura verso un privato o soggetto senza Partita IVA, si utilizza un codice convenzionale di sette zeri (0000000).
Se l’importo delle fatture supera i 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo di 2 euro valorizzando il campo “Bollo Virtuale” (si paga ogni trimestre, in base all’elenco fatture presente in area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate). Infine, si inserisce la firma digitale e si invia al Sistema di Interscambio (SdI).