L’esonero contributivo 2021 per lavoratori autonomi e professionisti è al 100% fino a un tetto di 3mila euro. Per calcolarne l’effettivo importo non bisogna però considerare tutti i contributi, ci sono infatti alcune voci che non sono comprese nell’agevolazione. E su questo fronte ci possono essere delle differenze fra iscritti alle gestioni INPS e casse private dei professionisti. Vediamo le regole contenute nel decreto attuativo pubblicato sul portale del dicastero del Lavoro.
Importo esonero
Per gli iscritti alle gestioni speciali INPS (come artigiani e commercianti), l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, al netto di eventuali altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Si escludono i contributi INAIL (che non sono compresi nell’agevolazione, e quindi si pagano interamente). La misura è pari all’importo della contribuzione obbligatoria.
Ecco le regole specifiche per le diverse gestioni:
- commercianti e artigiani: l’agevolazione riguarda solo i contributi fissi.
- lavoratori non obbligati al contributo minimale: l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge 233/1990, dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021;
- iscritti alla gestione separata: si calcola sui contributi previdenziali complessivi, basati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
In generale, l’importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore abbia già versato parte dei contributi oggetto di esonero, può chiederne la restituzione. Deve presentare specifica domanda entro il novembre, e può utilizzare le somme versate in eccesso in compensazione o chiedere il rimborso.
Per i professionisti iscritti alle gestioni private, l’agevolazione riguarda i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
Attenzione: sono sempre esclusi dall’esonero i lavoratori per i quali l’obbligo contributivo è del datore di lavoro (ad esempio, i parasubordinati).
Infine, ricordiamo che hanno diritto all’agevolazione anche medici, infermieri e personale sanitario in quiescenza che nel corso del 2020 abbiano avuto incarichi di collaborazione.
L’esonero non è automatico, bisogna presentare domanda all’istituto previdenziale di appartenenza. Le regole specifiche verranno dettagliate sai singoli enti previdenziali (moduli e procedure). Le scadenze di presentazione della domanda:
- domanda all’INPS: entro il 30 settembre 2021. Il decreto ministeriale prevedeva la scadenza a fine luglio, ma essendo stato pubblicato a ridosso del termine l’istituto di previdenza ha comunicato la nuova data del 30 settembre. Seguiranno i documenti di prassi con le istruzioni precise.
- Domanda alle casse dei professionisti: entro il 31 ottobre 2021. Anche qui, bisogna seguire le indicazioni della gestione di appartenenza.