Dirigenti: vietato imporre ai dipendenti di sedersi

di Teresa Barone

2 Aprile 2013 08:00

La costrizione fisica da parte di un dirigente è sempre vietata, anche quando il dipendente si rifiuta di svolgere il suo lavoro: sentenza.

Se il dovere di un dirigente è quello di garantire che i dipendenti svolgano il proprio lavoro nel migliore dei modi, non rientra tra i suoi diritti quello di imporre a un lavoratore di sedersi: lo ha stabilito la Corte di Cassazione mettendo nero su bianco un limite fondamentale che i funzionari pubblici non possono oltrepassare.

La vicenda coinvolge un dirigente del Comune di San Benedetto del Tronto, reo di aver costretto fisicamente una sua dipendente a sedersi per svolgere il suo lavoro, e accusato dalla stessa di violenza privata.

In un primo momento il giudice ha dato ragione al funzionario, scagionandolo dalle accuse e “bacchettando” la malcapitata dipendente responsabile di vari illeciti: il non voler sottostare agli ordini del proprio capo, infatti,può far si che un dipendente sia accusato di inottemperanza agli ordini di servizio, diffamazione in danno del superiore e perfino resistenza a pubblico ufficiale.

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In questo caso, sempre secondo la prima sentenza, il dirigente non poteva fare altro che imporre alla donna di sedersi, tenendo conto del fatto che un procedimento disciplinare non avrebbe in nessun modo posto fine al suo comportamento. Una sentenza che, tuttavia, è stata ribaltata dalla Corte d’Appello di Ancona e, recentemente, dalla Suprema Corte di giustizia con una condanna ai danni del funzionario che prevede la reclusione per quattro mesi (pena sospesa) unitamente al versamento di un risarcimento pari a seimila euro a favore della donna.

Il commento del legale della dipendente illustra al meglio il responso della Cassazione, focalizzando l’attenzione sull’assoluta illegittimità di qualsiasi costrizione fisica in ambito professionale da parte di un dirigente nei confronti dei suoi sottoposti.

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«Anche se anche la dipendente non avesse ottemperato agli ordini del dirigente questi non aveva alcun dovere o diritto di esercitare nei suoi confronti una coazione fisica: nessuna norma gli riconosce, neppure implicitamente, simile facoltà».