Vietato l?uso di telecamere occulte in azienda

di Teresa Barone

29 Maggio 2013 10:00

Vietato utilizzare sistemi di videosorveglianza in azienda senza informare correttamente i dipendenti: ecco cosa dice il Garante della Privacy.

Il Garante della Privacy sancisce il divieto di collocare impianti di videosorveglianza in azienda senza informare correttamente i lavoratori: un comportamento che viene classificato come violazione della privacy dei dipendenti e illecito “trattamento di dati personali“.

=> Leggi cosa dice il Garante sul controllo dei pc dei dipendenti

È stata la stessa autorità per la Privacy, infatti, a disporre accertamenti da parte della Guardia di Finanza all’interno di una grande azienda, con più di 150 dipendenti, per verificare la legittimità delle telecamere collocate all’interno della struttura.

Dalle verifiche è emerso come la maggior parte delle telecamere fossero pressoché invisibili per i dipendenti, perché nascoste da altri oggetti, la cui presenza era segnalata in modo insufficiente solo attraverso un piccolo cartello poco leggibile.

Il Garante, inoltre, mette in evidenza come per installare qualsiasi dispositivo di videosorveglianza in azienda sia necessario un accordo con le rappresentanze sindacali, oltre all’autorizzazione del competente ufficio periferico del Ministero del Lavoro.

A essere stato violato, quindi, è il diritto alla riservatezza e le normative sul controllo a distanza sancite dal D.Lgs. n. 196/2003, il “Testo unico sulla privacy”, pertanto per l’azienda scatta l’obbligo di utilizzare i dati raccolti senza consenso solo al fine di consentire eventuali accertamenti da parte delle autorità competenti e per garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.

=> Leggi la guida del Garante della Privacy sul Cloud Computing

«Rilevata la necessità di vietare alla società, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, trattamenti di dati personali mediante gli apparati di ripresa occultamente installati presso la sede della società, con obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l’attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati.»