È lecito tassare il risarcimento che spetta al dipendente vittima di un licenziamento illegittimo: lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20482 del 6 settembre 2013, ribadendo che solo le indennità concesse ai lavoratori per invalidità permanente o morte non sono imponibili.
=> Scopri le tecniche più usate per licenziare un dipendente
Il datore di lavoro che versa un’indennità al dipendente licenziato ingiustamente deve pertanto operare le trattenute IRPEF sul totale stabilito come rimborso. La sentenza è stata emessa rigettando la richiesta di un dipendente allontanato ingiustamente dall’azienda e, successivamente, risarcito con una somma di denaro alla quale sono state applicate le detrazioni previste dalla legge.
Secondo la Corte Suprema il risarcimento che segue un licenziamento illegittimo viene definito “lucro cessante” e, proprio per questo, rappresenta reddito imponibile.
=> Leggi tutte le normative sul licenziamento dei dirigenti
«Tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione dì quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d’acconto.»