Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione precisa alcune norme relative alla durata degli incarichi dei dirigenti negli enti pubblici: per i mandati relativi a funzionari esterni all’amministrazione si applica quanto previsto dall’articolo 19 del decreto 165/2001, che stabilisce una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5.
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La sentenza 478 del 13 gennaio 2014, infatti, chiarisce un principio fondamentale per definire la legittimità della durata degli incarichi concessi ai dirigenti operativi all’interno di un ente locale: la normativa contenuta nella legge 165/2001 non può essere derogata dall’articolo 110 (comma 3) del T.U. degli enti locali, secondo il quale il limite temporale deve corrispondere alla durata del mandato del sindaco o del Presidente della Provincia in carica.
La Corte di Cassazione stabilisce quindi indicazioni precise per regolare il mandato dei dirigenti pubblici in questa specifica tipologia di enti, sottolineando la validità dell’articolo 19 secondo cui la durata dell’incarico: «Deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.»
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