L’Inail si è recentemente espresso in materia di indennizzi richiesti dai lavorator nel caso di infortuni avvenuti nel corso di una trasferta lavorativa, precisando la normativa vigente attraverso una circolare diffusa lo scorso 23 ottobre.
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L’istituto ha infatti voluto dissipare ogni dubbio specificando quali sono i criteri per classificare e risarcire un infortunio avvenuto durante una missione imposta dall’azienda: «Per il lavoratore in missione e/o trasferta, il tragitto dal luogo in cui si trova la propria abitazione a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una sua libera scelta, ma è imposto dal datore di lavoro.»
Se la trasferta è imposta al lavoratore, tutto ciò che accade durante la missione avviene in “attualità di lavoro”: anche gli infortuni in itinere (ad esempio accaduti durante gli spostamenti effettuati per recarsi dall’albergo al luogo in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa, e viceversa) sono quindi equiparabili agli infortuni in attualità di lavoro.
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Per quanto riguarda gli “incidenti” accaduti all’interno di una camera d’albero, l’Inail precisa che: «Non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa – e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.»