Non è lecito rendere noti i motivi che determinano l’assenza di un dipendente: lo afferma il Garante per la Privacy giudicando illegittimo il comportamento di un datore di lavoro reo di aver segnalato (Intranet e bacheche) le assenze dal servizio di ciascun lavoratore indicandone anche la causa.
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Il Provvedimento n. 341/2014 emesso il 3 luglio 2014 (“Comunicazione di dati personali relativi ai motivi dell’assenza dal lavoro”), infatti, sottolinea come il datore di lavoro non possa rendere noti alcuni dati personali dei dipendenti (anche sensibili), tantomeno al fine di programmare i turni e organizzare il lavoro dei collaboratori.
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Si tratta di informazioni poco attinenti a tale scopo e, secondo il Garante, una eventuale diffusione viola proprio il principio di pertinenza e non eccedenza messo nero su bianco dall’art. 11, co. 1, lett. d del Codice della Privacy.