Lo straordinario forfetizzato equivale al superminimo

di Teresa Barone

13 Gennaio 2015 09:00

Il compenso forfettario percepito regolarmente per gli straordinari deve essere considerato retribuzione fissa, quindi superminimo individuale.

Anche il compenso forfettario versato dal datore di lavoro al dipendente come corrispettivo per gli straordinari effettuati fa parte della retribuzione fissa.

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La Corte di Cassazione ha sottolineato questo principio evidenziando come lo straordinario forfetizzato equivalga al superminimo individuale, quindi a una retribuzione regolare.

La sentenza n. 4 del 5 gennaio 2015 emessa dalla Cassazione, sostiene che i compensi per il lavoro straordinario (se costanti e regolari nel tempo) devono essere considerati parte integrante della retribuzione fissa, indipendentemente dalla qualificazione di questo importo nella busta paga.

«La Corte territoriale, riproducendo la motivazione di altra sentenza pronunciata su questione identica e confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che in realtà il compenso forfetario costituisse un superminimo, che prescindeva in realtà dallo straordinario effettivamente prestato, e che era entrato a far parte della retribuzione ordinaria, e perciò non poteva essere ridotto unilateralmente.»

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Secondo i giudici, un emolumento corrisposto in modo stabile entra a far parte della retribuzione fissa e come tale deve essere inquadrato.