Stando ai decreti attuativi del Jobs Act, il controllo a distanza del datore di lavoro sui dipendenti deve svolgersi nel pieno rispetto della privacy e informando i diretti interessati.
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La legge attuale ha aggiornato le disposizioni precedenti anche per quanto riguarda l’utilizzo dei dati raccolti attraverso le nuove tecnologie (smartphone, pc, tablet), potenzialmente utili per deliberare eventuali interventi disciplinari.
Come leggiamo nella circolare di Consulenti del Lavoro, viene modificato l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori senza che venga stravolto:
«L’art. 4 dello Statuto prevedeva espressamente il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.»
Poteva essere ammesso il controllo solo in casi particolari mirati a garantire la sicurezza e sulla base di esigente organizzative, previo accordo con le parti sindacali o su autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
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Oggi, sottolineano i Consulenti del Lavoro:
«Il nuovo art. 4 dispone che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.»