Anche i dirigenti sono tenuti a rispettare i termini per impugnare il licenziamento, a meno che l’intimidazione non sia pervenuta solo oralmente.
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Lo sottolinea la Corte di Cassazione, con la recente sentenza 22825, specificando come i termini di decadenza e inefficacia dell’impugnazione del licenziamento trovano applicazione nel momento in cui si deduce l’invalidità del recesso da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla categoria lavorativa di appartenenza.
Dai giudici, inoltre, arriva anche la conferma che non è possibile applicare il termine di decadenza per l’impugnazione se il licenziamento è intimato solo oralmente, di conseguenza il lavoratore può farne valere l’inefficacia senza limiti temporali
«Al licenziamento intimato solo oralmente non è applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, sicché il lavoratore può far valere in ogni tempo l’inefficacia del licenziamento, senza previa impugnativa stragiudiziale dello stesso.»
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