La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il dubbio di legittimità sollevato dal Tribunale di Ravenna relativamente all’articolo del decreto-legge 4/2019 che disciplina la pensione anticipata con Quota 100.
Con la sentenza n. 162 del 4 novembre, la Consulta ha confermato l’incumulabilità totale tra il trattamento pensionistico anticipato e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il reddito occasionale entro la soglia di 5mila euro annui. Ad essere inammissibili, in particolare, sono i dubbi di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 14, comma 3, nella parte in cui fa discendere la sospensione del trattamento previdenziale per un’intera annualità dalla violazione del divieto di cumulo della pensione Quota 100 con redditi da lavoro subordinato, anche in presenza di poche giornate lavorative e di redditi esigui.
Il caso in esame riguarda un titolare di Quota 100 che aveva lavorato come bracciante agricolo una sola giornata e al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione della somma equivalente all’intera annualità pensionistica 2020, pari a 23.949 euro.
Resta comunque ferma la possibilità per il giudice del lavoro di applicare in modo “ragionevole” il principio di legge, ritenendo valida anche la sospensione/restituzione della pensione per i soli mesi di effettivo lavoro e non per l’intera annualità.