Impiegati e dirigenti hanno ruoli ben distinti e non vi è alcuna possibilità che il primo ricopra la posizione del secondo, anche nel caso in cui riesca a lavorare in piena autonomia.
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La Corte di Cassazione ha sottolineato questa distinzione con la sentenza 12356 depositata il 3 giugno 2014: il dirigente ha potere decisionale, l’impiegato ne è privo e deve sottostare alla direzione del suo capo anche se svolge funzioni di capo gruppo.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, infatti, qualsiasi attività di coordinazione di un team di lavoro composto da un certo numero di impiegati non legittima un passaggio di qualifica, e tantomeno un salto retributivo.
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In altre parole, esercitare funzioni direttive, lavorare in autonomia e coordinare un gruppo non possono essere considerate mansioni dirigenziali e non hanno alcuna conseguenza nella scelta delle strategie aziendali, prerogativa dei dirigenti che rispondono solo ai propri datori di lavoro.