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Sospensione pensioni legate al reddito con trattenuta del 5% da agosto

di Anna Fabi

23 Luglio 2026 08:21

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L'INPS applica il taglio sui ratei di agosto e settembre e fissa al 15 settembre il termine per la ricostituzione reddituale che evita la revoca

L’INPS ha avviato la sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i pensionati residenti in Italia che non hanno inviato la dichiarazione nella campagna RED e fa scattare una trattenuta sulla pensione, indicando come rimettersi in regola prima della revoca definitiva. In sintesi:

  • la trattenuta del 5% si applica sull’imponibile pensionistico lordo di luglio e colpisce i ratei di agosto e settembre 2026 (Messaggio INPS 17 luglio 2026, n. 2394);
  • le pensioni fino a 100 euro mensili non subiscono la trattenuta, pur essendo esposte a revoca;
  • la domanda di ricostituzione reddituale presentata entro il 15 settembre 2026 evita la revoca e il recupero delle somme;
  • coinvolti i pensionati residenti in Italia senza dichiarazione sui redditi 2022 (campagna RED 2023 chiusa il 31 marzo 2025);
  • la base normativa è l’articolo 35, comma 10-bis, del DL 207/2008, convertito dalla Legge 14/2009.

Chi rischia la sospensione della pensione

La sospensione riguarda i pensionati residenti in Italia con prestazioni collegate al reddito che, nonostante il sollecito, non hanno trasmesso la dichiarazione reddituale RED relativa al 2022 entro la chiusura della campagna, il 31 marzo 2025. Sono coinvolte le prestazioni il cui diritto o importo dipende dai redditi personali o del nucleo familiare:

  • integrazione al trattamento minimo;
  • maggiorazioni sociali sulle pensioni;
  • quattordicesima mensilità e incremento al milione;
  • assegno sociale e pensioni di invalidità civile collegate al reddito;
  • pensioni ai superstiti;
  • assegni al nucleo familiare dei pensionati.

Trattenuta del 5% sui ratei di agosto e settembre

La sospensione consiste in una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo di luglio 2026, applicata sul rateo di agosto e ripetuta su quello di settembre. Sul cedolino compare con la dicitura «Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008», mentre la comunicazione è disponibile su MyINPS oltre che via PEC o e-mail. L’importo dipende dall’assegno di ciascun pensionato. Prendendo come riferimento il trattamento minimo 2026, fissato a 611,85 euro dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, la trattenuta vale 30,59 euro su ogni rateo:

Imponibile lordo di luglio 2026 Trattenuta del 5% su ciascun rateo
611,85 euro (trattamento minimo) 30,59 euro
800 euro 40,00 euro
1.000 euro 50,00 euro
1.200 euro 60,00 euro

Sui due mesi la decurtazione raddoppia e rientra appena la posizione reddituale è sanata. Per una stima dell’assegno pieno a regime è disponibile il calcolo pensione online.

Revoca anche le pensioni fino a 100 euro

Le pensioni di importo mensile fino a 100 euro sfuggono alla trattenuta del 5% e finiscono comunque revocate in via definitiva se la posizione reddituale non è sanata entro il 15 settembre 2026. L’esenzione alleggerisce l’assegno estivo e non sostituisce l’invio dei redditi 2022: anche questi pensionati devono presentare la domanda di ricostituzione per conservare la prestazione.

Pensioni ai superstiti, la fascia massima di abbattimento

Per le pensioni ai superstiti la mancata dichiarazione porta all’applicazione della fascia massima di abbattimento dell’importo, come previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima del recupero delle somme risultate non dovute.

Ricostituzione reddituale entro il 15 settembre

Per evitare la revoca, la domanda «Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008» va presentata entro il 15 settembre 2026, dal portale INPS con SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS, oppure tramite un patronato. Nell’area riservata MyINPS il percorso è Pensione e Previdenza, Domanda di Pensione, Aree Tematiche, Variazione Pensione, fino alla voce dedicata alla ricostituzione reddituale per sospensione.

Decorsi 60 giorni dalla sospensione senza la dichiarazione, la prestazione è revocata in via definitiva e l’Istituto avvia il recupero delle somme non dovute per l’anno reddito 2022.