Bilancio d’esercizio, nessuna deroga per gli IAS alla Finanziaria 2008

di Noemi Ricci

18 Settembre 2009 17:20

Nessuna deroga alla norma della Finanziaria 2008 per i soggetti che adottano i principi internazionali per redigere il bilancio d'esercizio: gli IAS non evitano quindi la tassazione in sei quote costanti

Con la risoluzione 248/E del 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 51) non è prevista alcuna deroga – ai fini del recupero a tassazione IRAP delle deduzioni extracontabili relative all’avviamento – per i soggetti che adottano i principi internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio.

Dunque, gli IAS non evitano la tassazione e devono effettuare il recupero nella redazione del bilancio stesso.

Ricordiamo che la Legge n. 244/2007 ha abrogato le deduzioni extracontabili riportate nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC) e ha previsto, sia ai fini IRES che IRAP, la possibilità di tassare i disallineamenti fino al periodo d’imposta 2007, con conseguente riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali.

Nello specifico, secondo quanto disposto dall’articolo 51 della Finanziaria 2008, ai fini IRAP tale riallineamento può essere effettuato in via ordinaria, tassando in sei quote costanti le differenze tra i valori civili e fiscali, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che quanto indicato nella circolare n. 50/E/2008 si rende applicabile anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali e che non procedono contabilmente ad ammortizzare l’andamento, pur potendo continuare a dedurre le relative quote in modalità extracontabile.

Il maggior valore fiscale dell’avviamento che rileverà ai fini della base imponibile Irap, che si genererà già dal 2008 per effetto del riallineamento, potrà essere usato dalla società per dedurre le relative quote di ammortamento se determinate in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.