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Dipendenti all’estero, l’AdE conferma la deducibilità IRAP

di Teresa Barone

7 Aprile 2026 09:57

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È deducibile ai fini IRAP il costo del personale impiegato all’estero, se l’azienda non è supportata da una stabile organizzazione oltreconfine.

Il costo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è integralmente deducibile ai fini IRAP, a condizione che la società non disponga di una stabile organizzazione fuori dai confini nazionali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026, intervenendo su un caso che interessa molte imprese italiane con attività operative in più Paesi.

IRAP e attività all’estero senza stabile organizzazione

L’interpello è stato presentato da una società residente in Italia, attiva nel settore dei servizi IT a livello internazionale, che impiega personale assunto a tempo indeterminato e inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, ma operante in diversi Paesi europei ed extraeuropei senza il supporto di uffici o sedi stabili all’estero. La società ha chiesto se il costo di questi dipendenti fosse deducibile dalla base imponibile IRAP.

Il nodo della questione riguarda le istruzioni al modello IRAP, che riconoscono le deduzioni ex articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 solo per il personale impiegato nel territorio dello Stato. Questa limitazione, tuttavia, si riferisce esclusivamente ai soggetti che operano anche all’estero tramite una stabile organizzazione: in quel caso, l’articolo 12 del decreto IRAP impone di ripartire il valore della produzione fra Italia ed estero, e le deduzioni sul personale spettano solo in proporzione alla quota italiana.

In assenza di una stabile organizzazione all’estero, la ripartizione territoriale non si applica. L’intero valore della produzione netta — ovunque generato — resta imponibile in Italia e la base imponibile si determina con le regole ordinarie degli articoli 5 e 11 del decreto IRAP. Di conseguenza, la deduzione del costo del personale a tempo indeterminato prevista dal comma 4-octies dell’articolo 11 si applica senza distinzioni legate al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Condizioni per la deducibilità del costo del lavoro

L’Agenzia delle Entrate subordina la deducibilità a due requisiti:

  • il principio di inerenza, per cui il costo del personale deve essere collegato all’attività produttiva che genera ricavi tassati in Italia;
  • l’effettiva assenza di una stabile organizzazione all’estero, verificata secondo i criteri del TUIR e delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Il luogo in cui il dipendente esegue la prestazione non rileva in modo autonomo ai fini della deduzione, purché il rapporto di lavoro sia regolarmente inquadrato in Italia e il costo sia sostenuto dalla società residente nell’ambito della propria attività. Il chiarimento è particolarmente rilevante per le imprese di servizi, le società di consulenza e le realtà del settore IT che impiegano team specializzati su mercati internazionali senza costituire branch o filiali nei Paesi di destinazione.