IVA: approvate misure di adeguamento a norme UE

di Noemi Ricci

25 Giugno 2009 12:30

La Camera ha approvato definitivamente una serie di misure che permettono all'Italia di adeguarsi alla normativa Ue: tra le novità, la ridotta portata del valore normale

Con il voto alla Camera di questi giorni si è concluso l’iter parlamentare della legge Comunitaria 2008 contenente una serie di misure finalizzate all’adeguamento legislativo italiano agli obblighi normativi connessi all’appartenenza UE.

Tra le misure approvate definitivamente, di particolare rilievo è il pacchetto fiscale e in particolare le modifiche in ambito IVA (uso e definizione del valore normale).

Il provvedimento modifica il concetto di valore normale ai fini IVA ridefinendo e restringendone il perimetro di utilizzo e abolendo la disposizione introdotta dal decreto legge 223 del 4 Luglio 2006 che rendeva legittimo il ricorso al valore normale finalizzato all’attribuzione di maggiori ricavi per le imprese che smobilizzavano immobili a “valori sospetti”.

Il Dl 223/06 – convertito con modificazioni con Legge numero 248 del 4 Agosto 2006 o “Decreto Prodi-Bersani” – riteneva una prova di occultamento del prezzo di cessione nel dichiarare un corrispettivo da cessione di beni immobili di importo inferiore al valore normale (rispetto alle stime sono pubblicate periodicamente dall’Osservatorio dei mercati immobiliari).

Con l’approvazione del provvedimento, invece, il dato letterale contenuto nell’articolo 54 del Dpr 633/72, tornerà ad essere formulato come nella versione precedente al Decreto Legge numero 223 del 2006.

Un eventuale scostamento tra valore normale e prezzo dichiarato potrà costituire un semplice indizio di evasione (semplice presunzione) oppure essere un elemento tale da permettere l’effettuazione di un accertamento di tipo analitico-presuntivo.

Inoltre, secondo la definizione di valore normale contenuta nell’articolo 14 del Dpr 633/72, non vi sarà più alcun riferimento ai listini di vendita, mercuriali o tariffe. Le stime avverranno sulla base di cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghi, al prezzo di acquisto o al prezzo di costo di beni simili e, per le prestazioni di servizi, alle loro spese di esecuzione.

Infine, in caso di cessioni gratuite, destinazione di beni a finalità estranee all’impresa e assegnazioni ai soci queste non verranno più valutate in base al valore nominale.