Cedolare secca al 10% con accordi territoriali e contratto esteso

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Maggio 2025
Aggiornato 8 Maggio 2025 06:58

Giuseppe chiede:

Per la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato, per “accordi territoriali” si intende un contratto stipulato tramite le associazioni di categoria (es.: SUNIA e A.P.P. Confedilizia Bergamo)? Per la durata del contratto è valido solo il periodo 3+2 a anche il 4+4?

Gli accordi territoriali vengono stipulati dai Comuni, con le associazioni di categoria degli inquilini e dei proprietari. Questi accordi rappresentano una base giuridica per poter stipulare i contratti a canone concordato, che danno diritto alla cedolare secca con aliquota agevolata al 10%.

La normativa sui contratti a canone concordato, ovvero l’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, prevede che questi debbano avere una durata minima di tre anni prorogabile per altri due. E’ appunto la formula del 3+2 a cui lei fa riferimento. Si tratta di una durata minima ma non di un requisito rigido. Quindi, risulta possibile stipulare un contratto a canone concordato di durata più lunga, ad esempio un 4+2/5+2/6+2.

Attenzione: il fatto che il suo contratto di affitto sia controfirmato da due associazioni rappresentative di inquilini e proprietari non lo qualifica automaticamente come canone concordato. Anche i normali contratti d’affitto a canone libero hanno questa caratteristica. L’aspetto rilevante per il canone concordato sono gli accordi territoriali del comune.

La cosa importante è dunque che ci sia un accordo territoriale nel suo Comune che consente questi contratti. In mancanza di questo, non si possono stipulare contratti di affitto a canone concordato.

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