Rinnovo contratti: il Decreto Dignità è retroattivo?

Risposta di Barbara Weisz

3 Ottobre 2018 16:03

Emanuela chiede:

Sono una lavoratrice interinale da quasi 24 mesi. L’agenzia del lavoro l’8 luglio mi ha fatto firmare l’ennesimo contratto a termine con scadenza 31/10 pur avendo una proroga in essere che scadeva il 21/07. In sostanza, l’8 luglio mi ha fatto firmare un nuovo contratto con periodo dal 21/07 al 31/10. Il 16/11 prossimo farò 2 anni di lavoro somministrato con varie proroghe e rinnovi contrattuali. La mia domanda è: facendo seguito al nuovo decreto, le opzioni sono o a casa o contratto a tempo indeterminato? Il decreto dovrebbe seguire il principio della non retroattività? Ci sono possibilità per avere ancora un rinnovo a tempo determinato?

Il Decreto Dignità non consente di applicare nuove proroghe a tempo determinato al suo contratto, perché stabilisce un limite di un anno a quelle senza causale e un limite di due anni ai possibili contratti a termine. E’ stato previsto un periodo cuscinetto, fino al prossimo 31 ottobre, che prevede i rinnovi senza causale, che non saranno invece più consentiti dal novembre 2018.

Nel suo caso, direi che il paletto più grosso alla possibilità di rinnovi è rappresentato dal fatto che il 16 novembre totalizzerà due anni di contratti a termine, quindi oltre questa data l’unica forma di contratto che potranno applicarle è il tempo indeterminato. Non ci sono però obblighi in questo senso: potrebbero anche non prorogarle il contratto.

Non credo comunque che possano applicarle un nuovo rinnovo a tempo determinato anche in considerazione del fatto che il suo attuale contratto scade il 31 ottobre, dunque un rinnovo sarebbe successivo a questa data, ricadendo nella modifica prevista dal Decreto Dignità.

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