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Smart Working: la proposta di legge sul nuovo Telelavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Febbraio 2014
Aggiornato 3 Giugno 2015 07:18

Depositata la proposta di legge per il contratto di Smart Working in Italia, garandento flessibilità di sede e orari a parità di mansioni, retribuzione, diritti e doveri: ecco il testo definitivo.

E’ stata depositata il 29 gennaio la proposta di legge che regolamenta lo Smart Working (“Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro”) nei CCNL (contratti collettivi di lavoro di qualsiasi livello), con specifico accordo economico, strumenti informatici e obblighi di sicurezza su misura.

Secondo le tre proponenti – Alessia Mosca (Pd), Barbara Saltamartini (Nuovo centrodestra), Irene Tinagli (Scelta Civica) – il futuro del lavoro passa per la flessibilità» di orari e sede, grazie a nuove tecnologie in grado di sostenere il cambiamento di mentalità. Gli studi confermano infatti i benefici dello Smart Working in termini di produttività e risparmio (solo in Italia comportebbe 27 mld di ricavi in più e 10 mld di costi in meno, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano). Poichè solo poche PMI lo adottano a causa delle lacune legislative, ecco dunque come si propone di colmarle.

Proposta di Legge

Prima di essere depositata alla Camera, la proposta di legge è stata oggetto di consultazione pubblica e di conseguenza modificata. Nel testo finale, il comma 1 dell’articolo 1 specifica l’obiettivo di promuovere il lavoro da remoto con un accordo contrattuale alternativo al Telelavoro (di cui all’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004). Lo Smart Working viene definito dal comma 2 «prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti caratteristiche:

  • prestazioni fuori azienda fino al 50% dell’orario annuale, salvo diverso accordo.
  • eventuale uso di strumenti informatici e/o telematici per l’attività.
  • niente obbligo di postazione fissa nei periodi di lavoro fuori azienda.

Contratto

Lo svolgimento della prestazione è regolamentato da un accordo scritto fra lavoratore e datore di lavoro, che definisce: modalità di esecuzione del lavoro fuori dai locali aziendali; strumenti utilizzati; organizzazione dei tempi; modalità di recesso (es.. in materia di preavviso o scioglimento anticipato del contratto) ed eventuale proroga o rinnovo. L’accordo, infatti, può essere a tempo indeterminato o a termine (massimo per due anni).

Retribuzione

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto per gli altri lavoratori subordinati, a parità di mansioni. Il diritto alla parità di trattamento retributivo e normativo si estende a tutte le condizioni di lavoro e occupazione. Ad esempio, in termini di scatti di carriera, aumenti in busta paga, formazione, diritti sindacali, incentivi fiscali e premi di produzione, che spettano anche sulle quote di retribuzione pagate agli smart worker, comprese quelle con paga oraria.

Strumenti ICT

Gli strumenti informatici e o telematici usati dal lavoratore in remoto devono di norma essere forniti dal datore di lavoro (inviando informativa alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, descrivendone le caratteristiche tecniche), ma è possibile accordarsi anche affinché si usino quelli del lavoratore stesso. La DTL verifica proporzionalità e pertinenza e, se rileva incongruenze, chiede chiarimenti nell’arco di 30 giorni, chiedendo risposta entro 15 giorni. Dopo 45 giorni dall’informativa la procedura si intende positivamente conclusa con silenzio-assenso.

Sicurezza

Tale procedura può non servire in presenza di accordi con le rappresentanze aziendali. Spetta al datore di lavoro garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dallo smart worker. Il lavoratore, dal canto suo, deve custodire con diligenza le informazioni aziendali ricevute, anche tramite strumenti informatici o telematici eventualmente utilizzati. L’obbligo riguarda anche le apparecchiature eventualmente fornite dal datore di lavoro, custodite in modo tale da evitare danneggiamento o smarrimento. Il datore di lavoro garantisce salute e sicurezza sul lavoro al lavoratore in smart working, adottando le seguenti misure:

  • informativa sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione
  • strumenti ICT conformi ai migliori standard tecnici e normativi e in costante aggiornamento
  • monitoraggio delle condizioni di lavoro mediante colloquio annuale sulla prevenzione dei rischi legati al lavoro in remoto.

con testo originale e modificato dopo consultazione pubblica.