Sicurezza Lavoro: Vademecum DVR per PMI

di Barbara Weisz

30 Maggio 2013 17:25

Dal primo giugno niente più autocertificazione per PMI sotto i 10 dipendenti ma DVR con procedura standardizzata o ordinaria, come quelle sotto i 50 dipendenti: dubbi interpretativi sulle esclusioni.

Dal 1° giugno 2013 le PMI fino a 10 dipendenti (compresi gli studi, i negozi e gli uffici) non potranno più ricorrere alla autocertificazione per assolvere agli obblighi di valutazione dei rischi: da quella data, dovranno presentare anch’esse il DVR per la  sicurezza sul lavoro:

=>Leggi: DVR per PMI, autocertificazione fino al 31 maggio

Queste PMI potranno effettuare la valutazione attraverso una procedura standardizzata (estendibile anche a quelle con 11 – 50 dipendenti), prevista dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008, articolo 29, comma 5). A tal fine, il Ministero ha fornito istruzioni e modulistica:

=>Ecco come applicare la nuova procedura DVR

In alternativa, queste PMI potranno ricorrere alla procedura ordinaria, già utilizzata dalle imprese di dimensioni maggiori. Lo ha chiarito, in risposta alla CNA l’interpello n.7 del 17 novembre 2012 (leggi i dettagli).

Dubbi interpretativi

Come devono comportarsi le PMI che, pur avendo meno di 10 dipendenti, svolgono attività particolarmente a rischio?

Il documento sulle procedure standardizzate messo a disposizione dal ministero in allegato al decreto interministeriale applicativo del 30 novembre 2012 (scaricalo) ha infatti sollevato dei dubbi interpretativi.

Mentre il comma 6 introduce la possibilità di ricorrere alla procedura standardizzata al posto di quella ordinaria, per le aziende con meno di 50 dipendenti, il comma 7 vede esclusa la procedura standardizzata per aziende sotto 50 dipendenti (obbligandole a quella standard) nei seguenti casi:

  • Aziende produttrici di sostanze pericolose (elencate nell’allegato 1 del Dlgs 334/1999): art. 31 comma 6 lettera a del Dlgs 81/2008.
  • Centrali termoelettriche: art. 31 comma 6 lettera b.
  • Impianti e installazioni nucleari (di cui agli articoli 7, 28, 33 Dlgs 230/1995): art. 31 comma 6 lettera c.
  • Aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni: articolo 31 comma 6 lettera d.
  • Imprese in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto: articolo 29, comma 7.

=> Consulta la legge 81/2008

Se la legge è chiara (aziende con meno di 50 dipendenti,  comprese quelle con meno di 10), il decreto non lo è, perché differenzia tra:

  • PMI sotto 10 dipendenti: sarebbero escluse dal DVR standardizzato solo nei primi quattro casi sopra elencati (lettere a,b,c,d dell’articolo 31 comma 6 del Testo Unico),
  • PMI con 11-50 dipendenti: escluse anche per lo svolgimento di attività pericolose comprese nel quinto caso sopra elencato (rischi chimici, biologici e via dicendo, quelli dell’articolo 29, comma 7).

E anche la modulistica sembra prevedere questa differenziazione (scaricala).

Ora, la confusione è originata dal fatto che la legge inserisce in due commi diversi, il 5 e il 6 dell’articolo 29, per le due tipologie di azienda: leggendo il testo, però, si evince che questa differenziazione è introdotta solo perché fino al 31 maggio le aziende sotto i 10 dipendenti (e solo loro) potevano ricorrere all’autocertificazione, esclusa invece per quelle fra gli 11 e i 50 dipendenti.

Il comma 7, che elenca le aziende che a causa delle attività a rischio non possono ricorrere alla procedura standardizzata indipendentemente dalle dimensioni, recita: «le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano…..». E il comma 6 è quello che parla delle aziende sotto i 50 dipendenti.

Essendoci anche un comma 5 dedicato alle sole aziende sotto i 10 dipendenti, il documento che spiega l’applicazione delle procedure standardizzate riferisce solo a queste micro-imprese alcune delle esclusioni. Anche perché l’ultima paragrafo di questo comma 5, cita espressamente le aziende particolarmente a rischio previste dalle lettere a,b,c,d dell’articolo 31 comma 6 del Testo Unico, ma non quelle che espongono a rischio chimici, biologici e via dicendo del comma 7 dell’articolo 29.

Il problema è che quest’ultimo paragrafo si riferisce, come detto, all’autocertificazione, non alla procedura standardizzata, a cui invece lo  riferiscono la procedura applicativa e la modulistica, creando confusione in materia di obblighi DVR.

=> Vai allo speciale sul DVR, documento di valutazione del rischio

Forse, sarebbe il caso da parte del ministero di fornire precisazioni definitive!