DVR: tutte le procedure per le PMI sotto i 10 dipendenti

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Novembre 2012
Aggiornato 15 Febbraio 2014 21:13

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Da gennaio 2013 addio autocertificazione DVR per PMI sotto i 10 addetti: sì alla procedura standardizzata ma senza vincoli, possono rifarsi anche ai criteri generali del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro: i chiarimenti del Ministero.

Dal primo gennaio 2013 anche le PMI con meno di 10 addetti aziende dovranno presentare il DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) e non più l’autocertificazione, ma con la possibilità di scegliere la procedura standardizzata.

=> Leggi la proroga per autocertificazione DVR

La redazione del documento, come previsto dal D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), art. 28, comma 2 lettera a,  «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

Nuove precisazioni sono contenute nella risposta all’interpello numero 7/2012 con cui la Commissione del Ministero del Lavoro ha risposto alla CNA (confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa).
La CNA chiedeva se le aziende in questione oltre a poter effettuare il DVR con la procedura standardizzata (come previsto dall‘articolo 29), potessero preparare il documento applicando le regole generali elencate all’articolo 28.

Scadenze

Fino al 31 dicembre 2012 le PMI con meno di 10 dipendenti possono presentare un’autocertificazione (sempre in base all’articolo 29, secondo periodo del dlg 81/2008, con scadenza posticipata a fine 2012 dal dl 57/2012).

Dal primo gennaio 2013 prossimo, a disposizione di queste PMI ci sarà la procedura standardizzata (come regolamentata dallo schema attuativo approvato il 25 ottobre 2012). Ma questa procedura è un’opzione, non un obbligo, Se il datore di lavoro lo preferisce, può presentare il DVR secondo la procedura normale.

Se un’azienda con meno di 10 dipendenti ha presentato il DVR non è obbligata a rielaborarlo secondo la procedura standardizzata: deve solo aggiornarlo in base a quanto previsto dalla legge (esempio: modifiche al processo produttivo, secondo le disposizioni del comma 3 dell’articolo 29 del testo unico).

Come redigere il DVR

Molto schematicamente, ricordiamo le principali regole previste dall‘articolo 28 del testo unico: la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari».

Sono citati i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

=> Leggi come effettuare la valutazione del rischio stress lavoro correlato nel DVR

Il DVR deve avere data certa, contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa – nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa – indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione.

Prevede un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Deve rispettare tutte le altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ricordiamo infine che in base all’articolo 17 il datore di lavoro – oltre all’obbligo di presentare il DVR – ha quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.