Redditometro, nuova bocciatura di un tribunale

di Barbara Weisz

19 Aprile 2013 12:52

Incostituzionale il nuovo Redditometro per violazione della privacy, eccessivo peso delle statistiche Istat ed inversione dell'onere della prova: ecco la nuova sentenza di illegittimità del decreto.

Nuova sentenza contro il Redditometro: anche la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto illegittimo il decreto sul nuovo Redditometro, seguendo una serie di altri pronunciamenti della magistratura degli ultimi mesi.

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I giudici (sentenza 740113 depositata il 18 aprile 2013) hanno stabilito innanzitutto che, se più favorevoli al contribuente, in caso di accertamento sintetico le regole del nuovo Redditometro possono valere anche per i periodi di imposta precedenti al 2009 (quando c’era il vecchio redditometro).

In secondo luogo, hanno recepito un’ordinanza dello scorso febbraio del tribunale di Napoli (leggi qui), in base alla quale il nuovo Redditometro presenta profili di incostituzionalità: non rispetta privacy e diritto di difesa.

Il caso riguarda due avvisi di accertamento sintetico del reddito relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, quindi prima della legge sul nuovo Redditometro, contenuta nel Dl 78/2010, e poi ulteriormente regolamentata dal decreto applicativo del ministero dell’Economia del 24 dicembre scorso.

La Ctp stabilisce in primis che la nuova normativa sull’accertamento sintetico introduce cambiamenti procedurali, non novità impositive, e quindi il contribuente, se lo ritiene, può sostenerne la retroattività applicandola alle annualità precedenti al 2009.

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Ma soprattutto, la sentenza ritorna sul tema dell’incostituzionalità del nuovo accertamento sintetico.
L’eccessivo peso dato all’elemento statistico (il contribuente rischia di doversi difendere da un accertamento partito sulla base di medie Istat relative al rapporto fra reddito e determinate spese, e non su prove documentali relative alla sua effettiva situazione), comporta una sorta di inversione dell’onere della prova: non è più il fisco a dover dimostrare l’evasione sulla base di fatti, ma il contribuente a doversi appunto difendere sulla base di una presunzione statistica.

Infine, torna il tema della violazione della privacy (il contribuente di trova a dover giustificare per esempio spese mediche, oppure acquisti fatti da un familiare), che va contro i diritti sanciti sia dalla Costituzione italiana (articoli 2 e 13) sia dalla Carta dei diritti fondamentali della Ue (articoli 1, 7 e 8).