Lo scudo fiscale salva dal Redditometro: niente accertamenti

di Barbara Weisz

14 Settembre 2012 15:10

I contribuenti che aderiscono allo scudo fiscale non possono subire accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per violazioni di reddito desunte da Redditometro: le sentenze e i riferimenti normativi.

I contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale saranno al riparo dal Redditometro: a chi rimpatria i capitali con il condono, infatti, il Fisco non può chiedere ulteriori tasse sulla base di un accertamento sintetico.

Il problema di compatibilità con il Redditometro nel caso di beni acquistati e detenuti in Italia è preso risolto: l’adesione allo scudo fiscale mette al riparo da ogni accertamento tributario.

Sembra una beffa per i contribuenti da sempre in regola con il pagamento delle imposte, eppure la conferma giunge da due recenti sentenze: Commissione Tributaria di Trieste (76/01/012) e Commissione di Rimini (155/12).

Nel primo caso l’Agenzia dell’Entrate si è vista respingere dalla Corte il diritto di ricorrere alle disposizioni contenute nella circolare 43/E del 2009, in base alle quale lo scudo fiscale ter (Dl 78/2009) coprirebbe soltanto i maggiori imponibili riconducibili a violazioni sanate (quindi all’esportazione di capitali o alla loro costituzione all’estero).

Parimenti la seconda sentenza che ripercorre un analogo pronunciamento della stessa Commissione Tributaria Provinciale (237/2011). Anche qui la giurisprudenza ha stabilito che l’adesione allo scudo fiscale preclude ogni accertamento tributario e non prevede che il contribuente debba fornire prove della riconducibilità dei maggiori imponibili ai capitali emersi.

Riferimenti normativi

La protezione totale dello scudo fiscale rispetto agli accertamenti è stabilita dall’articolo 14 del Dl 350/2001, (il primo scudo fiscale), che è esplicitamente richiamato dallo scudo ter: il rimpatrio «preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione  di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme  o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio».

Inoltre, «estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate».

Dunque, le circolari dell’Agenzia delle Entrate non possono introdurre preclusioni non previste dalla legge.

Esistono tuttavia delle limitazioni previste dalle leggi: ad esempio, non sono sanabili posizioni su cui c’erano già procedimenti in corso prima dello scudo.