Sicurezza sul Lavoro: rinvio norme per le aziende con il “Milleproroghe”

di Giuseppina Pepoli

Pubblicato 23 Marzo 2009
Aggiornato 5 Marzo 2012 10:26

Le aziende hanno tempo fino al 16 maggio 2009 per adeguarsi all'entrata in vigore delle misure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il 24 febbraio scorso la Camera ha confermato il disco verde del Senato approvando il disegno di legge n.1305, sulla conversione del DL n.207/08, che prevede l’estensione delle proroghe (art. 32) all’entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Milleproroghe.

A dispetto delle paventate numerosissime modifiche, già in Senato ci si è limitati all’ennesima introduzione di proroghe all’applicazione del D. Lgs. n.81/08.

Le critiche sollevate in Senato – a partire dalla censura dell’Atto n.1305 di conversione del D.L. n.207 (G.U. del 31.12.2008) sono state numerose. Tra le tante, anche l’estensione al 16 maggio 2009 della proroga all’entrata in vigore dell’obbligo di svolgere la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro genericamente intesi (quindi, non solo quelli rilevanti per lo stress da lavoro).

Le altre richieste, in sintesi, riguardavano:

  • soppressione totale del famigerato art. 32;
  • estensione al 16 maggio 2009 della proroga all’entrata in vigore dell’obbligo di svolgere la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro genericamente intesi (quindi, non solo quelli rilevanti per lo stress da lavoro);
  • soppressione totale del famigerato art. 32;
  • obbligo di nomina e designazione dell’RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), per aziende o unità produttive entro i 15 dipendenti;
  • sottoscrizione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio prevenzione e del RLS;
  • comunicazione annuale dei nominativi degli RLS all’INAIL;
  • inserimento dell’inciso “addetti assunti a tempo indeterminato”, già facente parte del corpo di testo della nota (2) dell’allegato II del D.Lgs. n.81/08, con riferimento alle aziende agricole e zootecniche, limitatamente alle attività di diretta prevenzione e protezione;
  • inserimento dell’esonero dall’obbligo di nomina di un coordinatore in fase di progettazione nel caso di lavori privati, nonché di quello di costruzione nel caso di cantieri con un personale impegnato inferiore a 200 unità;
  • onere incombente in capo al coordinatore in fase d’esecuzione di segnalare qualsiasi violazione ai disposti di cui agli artt. 94, 95 e 96 ed alle prescrizioni di cui all’art. 100;
  • reinserimento dell’obbligo di comunicazione all’AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo del RSPP entro gg. 30 dall’avvenuta nomina;
  • proroga al primo luglio 2009 del termine di adeguamento alla disciplina in materia di DVR per le imprese già esistenti;
  • ampliamento dagli originali 12 ai 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/08 dell’emissione dei decreti ministeriali applicativi nelle ipotesi di cui all’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.81/08.

Queste critiche, tuttavia, non sono state condivise da molte parti del Governo. Sono sopravvissuti per il voto alla Camera solo quattro rinvii:

  1. valutazione dei rischi di stress da lavoro;
  2. data certa del DVR;
  3. invio all’INAIL e all’IPSEMA delle segnalazione infortuni superiori a un giorno;
  4. divieto di visite mediche preassuntive, la cui validità resta però ancora discutibile data la sua contrarietà allo “Statuto dei Lavoratori”.

Tale operazione è stata attuata mediante l’aggiunta ai due commi esistenti del 2- bis e del 3- bis.

L’adeguamento delle aziende secondo i termini d’applicazione delle disposizioni in oggetto sulla sicurezza sul Lavoro – valutazione dei rischi di stress da lavoro e approvazione dei DVR con relative sanzioni – risulta quindi ancora una volta rimandato al 16 maggio 2009, dopo che era già slittato al primo gennaio per quanto riguardava la valutazione dei rischi.

In pratica, del vecchio testo del D.Lgs. n.81/2208 è entrato in vigore tutto, ad eccezione dei quattro rinvii al 16 maggio 2009, di cui al tanto deprecato art. 32 del D.Lg. n.207/08 e all’ampliamento dei termini concessi per l’emanazione dei decreti sulle attività di cui all’art. 3 comma 2 (che fanno slittare a 24 mesi di tempo gli originali 12).

Di conseguenza, i pregressi decreti di cui al D. Lgs. n.626/94 restano in vigore limitatamente alle nicchie speciali di applicazione.