Demansionamento, onere della prova al lavoratore

di Filippo Davide Martucci

14 Dicembre 2015 09:57

Ecco quando l'onere della prova, in caso di trasferimento e demansionamento, spetta al lavoratore e non è un obbligo datoriale: sentenza della Cassazione.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 19044 del 25 settembre 2015) ha chiarito il rapporto tra demansionamento ed onere della prova, precisando in quali circostanze ricade sul lavoratore e non sul datore di lavoro. Il caso trae origine dalla richiesta di nullità di un trasferimento di un dirigente, provvedimento a suo dire ingiustificato, antisindacale, con affidamento di mansioni “minore caratura” e discriminante rispetto agli altri colleghi.

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Il Tribunale e la Corte di Appello rigettano la richiesta, sostenendo la mancanza di prove sul demansionamento e un’assoluta carenza di allegazioni tali da spiegare quali fossero le mansioni attribuite al lavoratore prima e dopo il trasferimento.

Obblighi

Anche la Cassazione ha respinto la richiesta sostenendo che il principio di diritto richiamato dal ricorrente, secondo cui incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento dei suoi obblighi, presuppone l’esistenza delle necessarie allegazioni gravanti sul lavoratore che agisce, in grado di suffragare una dequalificazione o un demansionamento riconducibili a un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell‘art. 2103 del Codice Civile.

Onere della prova

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 5454 del 6 marzo 2009, in tema di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al potere direttivo che ritiene esercitato illegittimamente prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio, mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.).

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Ne consegue che la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo che gravasse sul ricorrente l’onere di allegare le circostanze significative dell’inadempimento datoriale e che ciò richiedesse sia la descrizione delle mansioni da ultimo attribuite, sia il raffronto tra queste e le mansioni svolte prima del trasferimento.