Sono comproprietaria con il mio ex marito di un’abitazione che in fase di separazione è stata a lui assegnata. Non risiedendo nell’abitazione, dal 2020 sto pagando l’IMU. Ho letto però che la Corte di Cassazione ha di recente riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione IMU per i coniugi che possiedono e hanno residenza in abitazioni separate. Potrei appellarmi a questa ordinanza?
In caso di separazione, il soggetto passivo IMU è il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario. Nel suo caso, l’obbligo del versamento IMU non sussiste alla radice: il soggetto passivo dell’imposta è unicamente il suo ex marito in quanto assegnatario della casa familiare.
La normativa vigente (Legge 160/2019) e i successivi chiarimenti ministeriali confermano che il diritto di abitazione derivante da provvedimento giudiziale costituisce un “diritto reale” ai soli fini fiscali, traslando l’intera soggettività passiva sul beneficiario dell’assegnazione.
Soggettività passiva e interpretazione del MEF
Sebbene l’attuale formulazione della legge (art. 1, comma 741, lett. c, n. 4) faccia riferimento al “genitore assegnatario”, la Circolare del Dipartimento delle Finanze 1/2020 ha fornito un’interpretazione autentica fondamentale. Il cambio di terminologia rispetto al passato (che parlava di “coniuge”) è volto esclusivamente a includere le coppie non sposate con figli.
Tuttavia, il MEF ha precisato che nulla è mutato per le coppie separate: l’assegnazione giudiziale della casa familiare (anche in assenza di figli) comporta l’assimilazione dell’immobile ad abitazione principale per l’assegnatario. Di conseguenza:
- il coniuge assegnatario gode dell’esenzione IMU (se l’immobile non è di lusso, cat. A/1, A/8, A/9),
- il coniuge non assegnatario (lei, nel caso specifico) è totalmente estraneo al tributo, indipendentemente dalla quota di proprietà posseduta.
La distinzione con la sentenza della Cassazione
L’ordinanza a cui lei fa riferimento (spesso legata alla storica sentenza della Corte Costituzionale 209/2022) riguarda una fattispecie diversa. Si riferisce ai coniugi non separati legalmente che hanno stabilito residenze diverse (ad esempio per motivi di lavoro). In quel caso, la Corte ha stabilito che entrambi possono godere dell’esenzione “prima casa” per i rispettivi immobili.
Nel suo scenario, invece, interviene un provvedimento del Giudice della separazione che sposta l’onere fiscale. Di seguito una sintesi della ripartizione degli obblighi:
| Condizione immobile | Soggetto passivo IMU | Trattamento fiscale |
|---|---|---|
| Assegnatario (ex marito) | sì (soggetto unico) | Esenzione abitazione principale |
| Non assegnatario (lei) | no | Esclusione totale dal tributo |
In conclusione, lei non solo può smettere di pagare l’imposta ma potrebbe avere diritto al rimborso delle somme versate negli ultimi cinque anni. Le suggeriamo di presentare un’istanza di rimborso all’ufficio tributi del Comune di riferimento, allegando la sentenza di separazione e citando la Circolare MEF 1/2020.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz