Con la circolare n. 43 del 7 aprile 2026, l’INPS ha comunicato le aliquote contributive applicate ai datori di lavoro del settore agricolo per il 2026, relative agli operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), oltre alle aliquote per i rapporti di lavoro occasionale in agricoltura. Confermato l’aumento progressivo dello 0,20% a carico del datore di lavoro previsto dal decreto legislativo 146/1997, mentre cambia la struttura della contribuzione INAIL, ora accorpata in un’aliquota unica dell’8,5%.
Aliquote contributive 2026 per operai agricoli
Per la generalità delle aziende agricole, l’aliquota contributiva complessiva è fissata al 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. L’incremento rispetto al 2025 (quando l’aliquota era al 30,30%) è pari allo 0,20% e grava interamente sul datore di lavoro, in applicazione dell’adeguamento progressivo verso la soglia del 32% stabilita dal d.lgs. 146/1997. La quota a carico del lavoratore (8,84%) resta invariata poiché ha già raggiunto la misura piena. Se la retribuzione supera la prima fascia pensionabile di 55.448 euro annui, si applica un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.
Le cooperative e i consorzi del settore agricolo versano anche la contribuzione per la NASpI sugli operai a tempo indeterminato, pari all’1,31% della retribuzione imponibile, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che ha esteso la tutela contro la disoccupazione involontaria a questa platea.
Aziende agricole industriali, aliquota al 32,30%
Per le aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota complessiva resta fissata al 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Questa categoria ha già raggiunto il livello di contribuzione piena e non subisce incrementi annuali.
Retribuzione minima oraria nel part-time
Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, la circolare fissa il minimale contributivo orario per il 2026 a 8,94 euro. Il calcolo, basato sul minimale giornaliero di 58,13 euro, segue la formula prevista dall’articolo 11 del d.lgs. 81/2015: 58,13 × 6 ÷ 39 = 8,94 euro.
Contribuzione INAIL, aliquota unica all’8,5%
Dal 1° gennaio 2026, la contribuzione INAIL per gli operai agricoli dipendenti è stata riformata. Il precedente sistema articolato in due voci (10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale, con riduzione del 14,80%) è stato sostituito da un’aliquota unica dell’8,5%.
La semplificazione non modifica in modo rilevante l’onere complessivo per le aziende, ma elimina il meccanismo della riduzione applicata sull’imponibile e rende più trasparente il calcolo della contribuzione assicurativa.
Riduzioni per zone tariffarie e lavoro occasionale
Le agevolazioni per le zone tariffarie nel settore agricolo non hanno subito variazioni per il 2026:
- territori particolarmente svantaggiati (ex montani), riduzione del 75%;
- territori svantaggiati, riduzione del 68%.
Per gli operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), fattispecie resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2026, il calcolo dei contributi avviene applicando le stesse aliquote previste per gli OTD assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, comprensive delle eventuali riduzioni per zona tariffaria.
Scadenze di versamento con modello F24
I contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per il 2026 vanno versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze trimestrali:
- 16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo 2027, per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre.