Il Governo ha stabilito le nuove regole e le quote di cittadini extra-comunitari che possono trasferirsi in Italia per lavoro nel prossimo triennio. Con un decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, sono disciplinate anche le procedure per fare domanda di ingresso.
Il nuovo quadro normativo non estende in modo strutturale le assunzioni extra per i badanti ma si limita a prevedere la semplice proroga della misura sperimentale che ne consente l’ingresso fuori quota in numero pari a 10mila soggetti l’anno, per la sola assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.
Lavoro extra-UE: flussi 2026-2028 e ingressi extra quota
Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza circa 500mila ingressi dal 2026 al 2028. Di questi, 230mila riguardano lavoratori subordinati e 267mila lavoratori stagionali. Come di consueto, il DPCM stabilisce anche le quote attribuite a ciascun paese.
L’Esecutivo Meloni ha poi licenziato un decreto legge con le regole procedurali con la proroga temporanea (dal 2026 al 2028) degli ingressi fuori quota (ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPCM) per 10mila lavoratori ogni anno per il prossimo triennio, chiamati a svolgere il lavoro di cura per anziani e persone con disabilità.
Domanda e procedure del Decreto Flussi
I datori di lavoro presentano domanda tramite il Portale ALI (Sportello Unico Immigrazione) del Ministero dell’Interno. Quelli privati possono presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità. Tale limite non si applica alle domande avanzate dalle associazioni datoriali.
I lavoratori extra-UE in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, se non viene rispettato il termine dei 60 giorni, possono legittimamente lavorare a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.
Fra le novità, il prolungamento da sei mesi a un anno del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica, prorogabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l’inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia.
La norma introduce per i titolari di questi permessi di soggiorno anche il diritto all’Assegno di Inclusione.