La NASpI 2026 vale più dell’anno scorso ma non per tutti. Chi si è dimesso — anche molto prima di perdere il lavoro — rischia di trovarsi fuori dalla platea dei beneficiari. E dal 1° gennaio chi voleva anticipare l’intero sussidio in un’unica soluzione non può più farlo. La Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha aggiornato massimale e soglie di calcolo, ma le modifiche più significative sul fronte dei beneficiari arrivano da due interventi normativi del 2024 e del 2025, i cui effetti si sentono pienamente quest’anno.
- Massimale NASpI 2026: quanto spetta e come si calcola
- Chi perde il diritto alla NASpI: la stretta sulle dimissioni
- Dimissioni di fatto: assenze ingiustificate e perdita del sussidio
- NASpI anticipata 2026: addio all’unica soluzione
- Durata, decalage e obblighi SIISL
- Compatibilità con attività di lavoro
- Ulteriori condizioni di permanenza nella NASpI
- Domanda e termini di pagamento NASpI
Massimale NASpI 2026: quanto spetta e come si calcola
L’adeguamento ISTAT del +1,4% — lo stesso applicato alle pensioni — ha portato il massimale mensile lordo a 1.584,70 euro, contro i 1.562,82 del 2025. La soglia di riferimento per applicare la percentuale del 75% sale a 1.456,72 euro. La formula di calcolo resta invariata: si sommano tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni, si divide per il numero di settimane di contribuzione e si moltiplica per il coefficiente 4,33. A quel punto si applica lo schema seguente:
- se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a 1.456,72 euro, la NASpI è pari al 75% di quell’importo;
- se supera la soglia, si somma il 75% di 1.456,72 euro più il 25% della parte eccedente, fino al tetto massimo di 1.584,70 euro.
Gli importi indicati sono lordi. La NASpI è soggetta a tassazione IRPEF come reddito da lavoro dipendente: al netto, l’importo effettivo risulta in genere tra il 20 e il 25% inferiore. L’INPS agisce da sostituto d’imposta e rilascia la Certificazione Unica annuale ai percettori.
Attenzione: i nuovi massimali si applicano esclusivamente agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2026. Chi percepisce già la NASpI da anni precedenti non riceve alcun aggiornamento dell’importo — che anzi scende progressivamente per effetto del decalage mensile del 3%.
Chi perde il diritto alla NASpI: la stretta sulle dimissioni
I requisiti formali di accesso restano tre: disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al Centro per l’Impiego o via portale ANPAL. Ma dal 1° gennaio 2025 — e ancora oggi nel 2026 — la Legge di Bilancio 2025 ha cambiato le regole del gioco per chi si è dimesso volontariamente prima di perdere il lavoro.
Prima di quella modifica, era possibile dimettersi da un tempo indeterminato, essere rapidamente riassunti, farsi licenziare dopo poche settimane e accedere comunque alla NASpI contando i contributi dell’intero quadriennio precedente. Una prassi diffusa, spesso concordata tra lavoratore e azienda anche per evitare al datore il costo del ticket licenziamento. La Legge di Bilancio 2025 ha chiuso questa via: chi ha cessato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la disoccupazione involontaria deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione a partire dalla data delle dimissioni, non nell’intero quadriennio.
In pratica: le settimane “vuote” precedenti alle dimissioni volontarie non contano più ai fini del requisito contributivo se la cessazione successiva è involontaria. Contano solo quelle accumulate dopo essersi dimessi.
Dimissioni di fatto: assenze ingiustificate e perdita del sussidio
Il Collegato Lavoro (Legge 203/2024) ha introdotto un’altra stretta, in vigore già dal 2024 e confermata nel 2026: le cosiddette dimissioni per fatti concludenti. Se un lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato — o, in assenza di previsione contrattuale, per più di 15 giorni consecutivi — il datore di lavoro può segnalare il caso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Da quel momento il rapporto di lavoro si considera concluso per volontà del dipendente, equivalente a una dimissione volontaria.
La conseguenza diretta: non c’è diritto alla NASpI. Le dimissioni per fatti concludenti sono equiparate alle dimissioni ordinarie, non a un licenziamento. Il meccanismo è stato pensato per scoraggiare la strategia opposta — l’assenza prolungata deliberata per costringere il datore a licenziare e sostenere il costo del ticket — ma produce effetti anche su chi si trova in situazioni genuine di difficoltà senza aver formalizzato le dimissioni.
NASpI anticipata 2026: addio all’unica soluzione
Chi avvia un’attività autonoma durante la percezione dell’indennità può richiedere la NASpI anticipata, cioè il pagamento in un’unica soluzione del residuo del sussidio da investire nell’impresa. Dal 1° gennaio 2026, per effetto del comma 176 della Legge di Bilancio 2026, questa modalità cambia struttura: l’anticipo viene erogato in due rate.
- la prima rata, pari al 70% dell’importo spettante, viene liquidata dopo l’accoglimento della domanda;
- la seconda rata, pari al 30% restante, viene erogata al termine della durata teorica della NASpI, o comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità).
La logica è ridurre il rischio di accesso opportunistico all’anticipo da parte di chi non avvia davvero un’attività stabile. Ma introduce un vincolo di liquidità per chi invece apre realmente un’impresa e avrebbe bisogno dell’intero importo fin dall’inizio.
Durata, decalage e obblighi SIISL
La durata della NASpI resta proporzionale alla storia contributiva del lavoratore: corrisponde alla metà delle settimane contributive maturate nei quattro anni precedenti, con un massimo di 24 mesi. Dal sesto mese di fruizione scatta il meccanismo del decalage: l’importo si riduce del 3% ogni mese. Per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni il decalage inizia dall’ottavo mese.
Dal 24 novembre 2024 tutti i percettori di NASpI vengono iscritti automaticamente al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro 15 giorni dall’inizio della fruizione. Chi non adempie rischia la sospensione o la decadenza dell’indennità.
L’obbligo di iscrizione SIISL da parte di coloro che percepiscono la NASpI di firmare il Patto di Attivazione Digitale entro 15 giorni dalla richiesta è perentorio: in caso contrario, si rischia di perdere il sussidio.
Compatibilità con attività di lavoro
La NASpI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a determinate condizioni. Per il lavoro dipendente, il reddito annuo non deve superare gli 8.500 euro: in quel caso l’indennità non decade ma viene ridotta dell’80% del reddito previsto. Per il lavoro autonomo o la partita IVA il limite scende a 5.500 euro annui, con obbligo di comunicare all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni tramite il modello NASpI-COM. Superati questi importi la NASpI decade completamente.
Ulteriori condizioni di permanenza nella NASpI
Per i dipendenti che perdono il lavoro durante la malattia (ossia che si trovano in tale condizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro) devono inviare il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o il certificato definitivo rilasciato dall’INAIL (da presentare contestualmente alla domanda di NASpI): senza questi documenti non si può chiedere la prestazione INPS. I certificati possono comunque essere allegati alla domanda anche in un secondo momento, utilizzando il modello NASpI-Com.
Infine, niente più NASpI ai lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri che non ottengono il rinnovo del contratto di lavoro stagionale, come previsto dalla Manovra per le cessazioni dei rapporti di lavoro successive al 1° gennaio 2025.
Domanda e termini di pagamento NASpI
La domanda di NASpI va presentata online sul sito dell’INPS con SPID e CIE, tramite patronato o contact center entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, oppure entro 38 giorni in caso di licenziamento per giusta causa. I tempi di lavorazione sono di circa 30 giorni. Presentarla domanda entro l’ottavo giorno garantisce la decorrenza dell’indennità già dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; chi la presenta dopo, perde i giorni intercorsi.
Una volta attivata la prestazione, l’indennità di disoccupazione NASpI – così come quella DIS-COLL (per i collaboratori coordinati e continuativi) – è poi pagata entro metà mese, con date variabili in base a quella di presentazione della domanda di sussidio. Per sapere qual è il giorno di accredito si può consultare il proprio fascicolo previdenziale INPS accedendo tramite SPID, CNS o CIE.