Per il 2025, così come per il triennio 2025-2027, sono previste specifiche regole e soglie per fruire dell’esenzione relativa ai fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3 del TUIR.
Alcune di queste novità erano già previste per l’anno d’imposta 2024, motivo per cui avranno un impatto immediato anche nella compilazione della Certificazione Unica 2025.
Fringe benefit e Certificazione Unica
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 16 della legge n. 213/2023), peraltro con proroga anche per il 2025, sono previsti due diversi limiti per l’esenzione delle somme che si configurano come fringe benefit. Pertanto anche la CU 2025 andrà compilata differenziando i valori da indicare all’interno dei campi (leggi anche l’approfondimento con le novità ed il link alla modulistica 2025).
In particolare, nel modello di Certificazione Unica andranno riportati in campi diversi i fringe benefit fino a mille euro per tutti i dipendenti e quelli fino a 2mila euro previsti per i dipendenti con figli a carico.
Tra i fringe benefit esenti, lo ricordiamo, possono rientrare anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
Il nuovo limite di esenzione aumenta fino a 5mila euro, limitatamente ai neoassunti fino a 35mila euro di reddito e dislocati presso una sede ad oltre 100 km di distanza dalla residenza, riguarda invece l’anno d’imposta 2025 perché si tratta di una novità dell’attuale Manovra. Per questi lavoratori, possono rientrare nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico integrato, all’energia elettrica e al gas naturale, nonché quelle per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Compilazione della CU 2025
Ecco le istruzioni per la compilazione della CU 2025 limitatamente ai fringe benefit (sezione “Altri dati”) da trasmettere entro la scadenza del 17 marzo:
- nel punto 474 si indica l’importo complessivo dei fringe benefit erogati fino al limite di 1.000 euro e, in caso di erogazione di un benefit in natura in sostituzione del premio di risultato, si riporta l’intero importo anche se supera il limite di esenzione;
- nel punto 475 si trascrive l’importo complessivo dei fringe benefit erogati al dipendente con figli a carico, fino al limite di 2mila euro.
Ricordiamo che, se il valore dei fringe benefit supera le soglie esentasse di mille e 2mila euro, allora l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito imponibile del dipendente e sarà assoggettato a tassazione ordinaria per l’intera cifra.
NB: La novità sulla soglia dei 5mila euro riguarda l’anno d’imposta in corso, per cui andrà inserita nella CU 2026.