Le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all’estero sono state aggiornate per tutto il 2026 e incidono sia sui contributi sia sul reddito da lavoro dipendente nei casi previsti dal TUIR. Il decreto interministeriale 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno, fissa i nuovi valori; la circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 chiarisce soggetti, calcolo e regolarizzazione dei mesi da gennaio a giugno senza oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026.
In sintesi, le regole aggiornate fissano cinque coordinate per aziende e consulenti:
- le soglie 2026 valgono dal periodo di paga in corso al 1° gennaio fino al 31 dicembre 2026;
- la base convenzionale riguarda contributi obbligatori, imposte sul reddito da lavoro dipendente e trattamento ordinario di disoccupazione dei rimpatriati;
- l’applicazione contributiva riguarda i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale con l’Italia;
- i valori si possono frazionare per 26 giornate solo in caso di assunzione, cessazione o trasferimento in corso di mese;
- le regolarizzazioni per gennaio-giugno sono ammesse senza oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026.
- Retribuzioni convenzionali valide per tutto l’anno
- Paesi e lavoratori coperti dalle soglie INPS
- Fasce, CCNL e indennità estero nel calcolo
- Settori coperti dalle tabelle ministeriali
- Frazionamento per 26 giornate nei casi ammessi
- Premi, straordinari e cambi qualifica modificano la fascia
- Regolarizzazione Uniemens entro il 16 settembre
Retribuzioni convenzionali valide per tutto l’anno
Il decreto interministeriale 29 maggio 2026 stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito dalla L. n. 398/1987. Lo stesso decreto richiama l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente prestato all’estero.
Sul piano fiscale, la tassazione convenzionale riguarda il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, quando il dipendente soggiorna nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Il reddito si determina sulle soglie ministeriali in luogo della retribuzione effettiva.
Paesi e lavoratori coperti dalle soglie INPS
Le soglie contributive INPS si applicano ai lavoratori in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Sono esclusi gli Stati dell’Unione europea, la Svizzera e i Paesi SEE, dove valgono le regole di coordinamento europeo richiamate dall’Istituto.
La circolare INPS n. 66/2026 chiarisce che il D.L. n. 317/1987 riguarda anche i lavoratori cittadini di altri Stati UE e i lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore in un Paese extracomunitario. Nei Paesi convenzionati, le retribuzioni convenzionali si applicano in via residuale alle assicurazioni escluse dagli accordi bilaterali.
Fasce, CCNL e indennità estero nel calcolo
La fascia di retribuzione convenzionale si individua partendo dalla retribuzione nazionale prevista dal contratto collettivo, comprensiva degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti ed esclusa l’indennità estero. L’importo annuo si divide per dodici e il valore mensile ottenuto si confronta con la tabella del settore.
Per i datori di lavoro, il controllo da presidiare è il confronto tra retribuzione nazionale mensile e tabella ministeriale, perché una fascia errata può generare differenze contributive su tutti i mesi già elaborati. I valori in tabella sono espressi in euro e, per l’imponibile contributivo, sono arrotondati all’unità di euro.
Settori coperti dalle tabelle ministeriali
Le tabelle 2026 coprono operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti, con valori diversi per settore, qualifica e fascia. I settori produttivi indicati dal decreto sono:
- l’industria e l’industria edile hanno tabelle distinte per operai, impiegati, quadri e dirigenti;
- l’artigianato, l’industria cinematografica e lo spettacolo hanno valori dedicati per qualifiche tecniche, artistiche e produttive;
- l’autotrasporto e spedizione merci segue tabelle autonome per operai, impiegati, quadri e dirigenti;
- il commercio-terziario, il credito e le assicurazioni hanno fasce differenziate per livelli e qualifiche;
- il trasporto aereo e l’agricoltura hanno valori propri, anche con fascia unica per alcune qualifiche;
- il giornalismo ha cinque fasce di retribuzione convenzionale dedicate.
Tra gli importi più utili per orientarsi, le tabelle ministeriali indicano per operai e impiegati valori fino a 5.225,76 euro nelle figure professionali di massimo livello dell’artigianato, per i quadri fino a 9.538,31 euro nell’industria, per i dirigenti fino a 19.323,15 euro e per i giornalisti fino a 11.134,65 euro.
Frazionamento per 26 giornate nei casi ammessi
Il frazionamento giornaliero dei valori convenzionali è ammesso soltanto per assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile si divide per 26 giornate e il risultato si moltiplica per i giorni compresi nella frazione di mese, escluse le domeniche.
Al di fuori di queste ipotesi, il valore convenzionale mensile si applica per intero. La stessa logica convenzionale riguarda anche l’indennità sostitutiva del preavviso e concorre alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Premi, straordinari e cambi qualifica modificano la fascia
La fascia contributiva può cambiare durante l’anno quando interviene un cambio di qualifica, una variazione del trattamento economico individuale per quadri, dirigenti e giornalisti oppure quando maturano compensi variabili, come straordinari e premi. In questi casi l’importo annuo si ricalcola includendo le nuove voci e dividendo il risultato per dodici mensilità.
Se il ricalcolo della retribuzione colloca il lavoratore in una fascia diversa rispetto a quella applicata, l’azienda effettua il conguaglio sui periodi pregressi dall’inizio dell’anno. La circolare INPS collega il recupero alla fascia corretta e consente di allineare l’imponibile contributivo ai valori aggiornati.
Regolarizzazione Uniemens entro il 16 settembre
I datori di lavoro che da gennaio a giugno 2026 hanno applicato criteri diversi dalle istruzioni INPS possono regolarizzare i periodi interessati senza oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026, cioè il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare n. 66/2026.
Nel flusso Uniemens le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2026 e quelle già assoggettate a contribuzione si portano in aumento dell’imponibile individuale del mese di regolarizzazione. L’importo confluisce nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, con il calcolo dei contributi sui totali ottenuti.