


La richiesta di assegno di mantenimento in caso di separazione può essere rigettata se il coniuge potenzialmente beneficiario non dimostra di averne diritto, fornendo l’onere della prova relativo alla sua incapacità di lavorare.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025, ha esaminato il ricorso presentato dalla controparte che si era vista negare l’assegno perché non aveva dimostrato di aver cercato un’occupazione senza tuttavia averla trovata.
Il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in assenza di redditi propri è previsto dall’articolo 156 del Codice Civile ma non si estende fino a coprire economicamente ciò che il richiedente può procurarsi in autonomia, nonostante il rispetto del principio di dovere solidaristico.
=> Rivalutazione assegno di mantenimento: quanto spetta e come ottenerla?
Secondo i giudici, grava sul chi richiede il mantenimento l’onere di comprovare di essersi attivato nella ricerca di lavoro senza successo, non avendo quindi una fonte di reddito che deriva da un’occupazione stabile.