Parte il CIN per affitti brevi e locazioni turistiche, attivato dal 28 agosto anche in Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e Provincia Autonoma di Trento, dopo l’avvio in Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Abruzzo, Calabria e, prima ancora, in Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano.
Si avvia dunque a conclusione la fase 1 di sperimentazione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) con entrata a regime della fase 2 di messa in esercizio.
Entro il 1° settembre 2024 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso della sua entrata in funzione sull’intero territorio nazionale ma le disposizioni di cui all’art. 13-ter del DL n. 145/2023 saranno applicabili dopo 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Non sono dunque ancora previste sanzioni ma è possibile mettersi in regola.
Verdiamo tutte le regole e la procedura.
CIN affitti brevi per tutti dal 1° settembre
Il decreto del 6 giugno scorso definisce le procedure per l’interoperabilità tra la banca dati nazionale e quelle lcoali che già ospitano gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. Il provvedimento disciplina anche le modalità di assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN).
La BDSR consente alle imprese, ai gestori titolari e ai proprietari di immobili di ottenere il rilascio del CIN: man mano che gli enti regionali caricano le informazioni sugli immobili turistici, i titolari di alloggi turistici e gestori di strutture ricettive possono poi individuarli e integrarne le informazioni, segnalando eventuali modifiche e ottenendo il CIN.
Banca Dati Strutture Ricettive: come funziona la BDSR
La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) – in attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del DL 145/2023 convertito dalla legge 191/2023 – mira a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale. Le informazioni contenute riguardano ad esempio:
- tipologia di alloggio
- ubicazione
- capacità ricettiva
- soggetto che esercita l’attività ricettiva
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.
Regioni e Province autonome hanno finora trasmesso alcuni dati minimi necessari per identificare le strutture nella nuova banca dati unificata: le informazioni consentono di classificarle garantendo la massima trasparenza e la tracciabilità del settore. A quel punto intrvengono i titolari delle strutture, che completano i dati e richiesdono il CIN.
Requisiti e regole per immobili e strutture turistiche
Devono registrarsi anche i titolari di immobili locati con contratto di affitto breve (meno di 30 giorni). Il Codice Identificativo Nazionale è infatti obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a:
- contratti di locazione per finalità turistiche,
- affitti brevi (non solo in forma imprenditoriale),
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Le strutture presenti nella BDSR devono possedere i requisiti di sicurezza indicati nel comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto.
- Per i gestori in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti sono quelli prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
- Per tutti i locatori: le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le indicazioni sulla tipologia di estintori sono contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del ministro dell’Interno 3 settembre 2021).
=> Affitti brevi ai turisti: codice CIN anche per privati
Alloggi: come e quando fare richiesta CIN
Tramite la nuova piattaforma online è attivata anche la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), disponibile a questo link. La piattaforma permette di operare in veste di:
- titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN
- cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
- Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio
Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.
Per le strutture già dotate di CIR o altra registrazione a livello locale, una volta che gli enti avranno caricato tutti i dati necessari sarà possibile visualizzare l’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere il CIN. I dati già compilati dalla Regione o Provincia Autonoma non sono invece modificabili sulla BDSR.
Esposizione CIN e sanzioni per inadempienti
Ciascuna struttura ricettiva o immobile dato in locazione breve deve essere identificato dal codice CIN composto da 8 caratteri. Una volta ottenuto, il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Anche dagli intermediari e sui portali telematici.
Chi affitta immobili ai turisti o per meno di 30 giorni senza avere ottenuto prima il CIN è passibile di sanzione da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8mila euro. La mancata esposizione (codice rilasciato ma non esposto) comporta una sanzione da 500 a 5mila euro.