CIN per affitti brevi e locazioni turistiche: avvio ai nastri di partenza

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Aprile 2024
Aggiornato 27 Aprile 2024 10:02

CIN per immobili turistici o affitto breve: atteso a maggio il decreto attuativo e a settembre la banca dati nazionale e il portale web per la domanda.

Si avvicina il debutto del CIN (Codice Identificativo Nazionale) per gli affitti brevi: raggiunta l’intesa con la Conferenza delle Regioni e Province autonome, è atteso per maggio il decreto attuativo del Ministero del Turismo sull’interoperabilità delle banche dati regionali.

Dopo una prima sperimentazione, in base alle anticipazioni di stampa, l’entrata a regime del nuovo sistema è prevista per il 1° settembre 2024.

Nel frattempo, una nota ministeriale conferma la fa

Come funziona il CIN e come si chiede

Il nuovo adempimento è stato istituito dal Decreto Anticipi (articolo 13-ter, DL 145/2023). Non appena attivata la procedura informatica, nel rispetto dei termini di legge, il CIN (Codice Identificativo Nazionale), obbligatorio per locazioni turistiche e affitti brevi, sarà attribuito dal ministero del Turismo previa richiesta di rilascio, .

I gestori delle attività di locazione (in forma imprenditoriale ma anche i privati che affittano casa con contratto breve) dovranno presentare domanda in via telematica, una volta attivato il portale.

Fin quando non sarà attivata la banca dati nazionale e attivato il portale dedicato si applicano le regole regionali.

Entrata in vigore della procedura CIN

L’apposito decreto del Ministero del Turismo dovrà prima di tutto definire le modalità di interoperabilità tra le banche dati regionali e la nuova banca dati nazionale e regionali.

Per la partenza vera e propria della procedura CIN servirà anche il rilascio della piattaforma web tramite cui farne richiesta.

Ecco perché le nuove regole si applicheranno dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso sull’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN.

Chi deve richiedere il CIN e da quando

La procedura riguarda locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi e attività turistico-ricettive. Non sono dunque previste eccezioni: anche l’affitto con contratto di affitto breve (meno di 30 giorni) di una sola unità immobiliare richiede il CIN. I soggetti coinvolti sono i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve.

Il Codice Identificativo Nazionale è dunque obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a:

  • contratti di locazione per finalità turistiche,
  • locazioni brevi (non solo in forma imprenditoriale),
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La norma è già in vigore ma, come detto, l’obbligo scatta dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN. Dunque, al momento non è necessario fare nulla.

L’aggiornamento del Ministero del Turismo

La procedura telematica di assegnazione del CIN non è ancora entrata in esercizio e lo conferma una nota ministeriale datata 19 aprile 2024:

Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.

Confermando quanto già comunicato in precedenza, i soggetti chiamati al nuovo obbligo sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti. Pertanto, fino ai rilascio della piattaforma ed alla pubblicazione del relativo Avviso, è necessario:

continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.

Guida alla procedura di rilascio CIN

Una volta rilasciata la procedura, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Avviso Ministeriale, il meccanismo da seguire diventa il seguente:

  1. prima si presenta domanda al Ministero del Turismo, tramite apposito portale telematico, che sarà attivato soltanto dopo che sarà stata realizzata la banca dati nazionale (anagrafe italiana di tutti gli immobili messi in affitto ai turisti o con contratto breve) e sarà stata resa interoperabile con le attuali banche dati regionali (quasi tutte le Regioni già rilasciano i CIR, ossia i codici identificativi regionali);
  2. al ricevimenti della domanda, il Ministero verifica la presenza, assieme alla domanda, dell’autodichiarazione dei requisiti relativi all’immobile (devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge);
  3. a quel punto avviene il rilascio del CIN da parte del Ministero, con la procedura che assegna un codice identificativo, tramite procedura automatizzata.

Le Province di Trento e Bolzano, che hanno già procedure di attribuzione di codici specifici, dovranno aggiungere agli attuali codici un prefisso alfanumerico che li trasformerà in CIN.

Domanda CIN con auto-dichiarazione

Alla domanda online bisogna dunque allegare una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza dettagliati nel comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto.

  • Per i gestori in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti sono quelli prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
  • Per tutti i locatori: le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le indicazioni sulla tipologia di estintori sono contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del ministro dell’Interno 3 settembre 2021).

Come passare da CIR a CIN

Saranno utili le indicazioni operative del decreto attutivo atteso, per capire in che modo i locatori e le strutture ricettive dovranno muoversi presso Comuni e Regioni in cui di fatto sono già previsti codici identificativi di questi immobili (CIR).

Sembra probabile, vista la necessità prevista dalla legge di ricodificare gli immobili e di presentare le attestazioni sopra descritte, che sarà comunque necessario presentare la domanda di CIN.

Obbligo di esporre il CIN

Una volta che il ministero avrà rilasciato il codice CIN, c’è l’obbligo di esporlo all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di esporre il CIN negli annunci riguarda anche gli intermediari e i portali telematici.

Anche questo adempimento è rimandato a 60 giorni dopo l’attivazione della banca dati nazionale e del portale telematico per la domanda di CIN.

Obbligo di SCIA per attività imprenditoriali

Ricordiamo infine che le nuove disposizioni istituiscono l’obbligo di SCIA per chi gestisce l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale.

Sanzioni per mancato CIN o SCIA

Chi affitta immobili senza CIN rischia una multa da 800 a 8mila euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile. La mancata esposizione del CIN (codice rilasciato ma non esposto) comporta invece una sanzione da 500 a 5mila euro.

Per chi esercita l’attività di affitto turistico in forma imprenditoriale senza rispettare i requisiti di sicurezza, la multa va da 600 a 6mila euro per ogni violazione accertata. Se manca la SCIA nei casi in cui è richiesta (attività imprenditoriale), la sanzione varia da 2mila a 10mila euro.