Ritenute INPS: sanzione soft retroattiva per le omissioni 2023

di Anna Fabi

30 Maggio 2023 15:17

Sanzioni soft per omissioni di ritenute INPS, retroattive dal 1° gennaio 2023, due anni per la notifica e multa proporzionata alla violazione fino a 10mila euro: nuova procedura operativa.

L’INPS adegua le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali in recepimento delle novità del Decreto Lavoro (dl 48/2023), che riduce le sanzioni ed allunga i termini di notifica della violazione per somme inferiori a 10mila euro. In base alle nuove regole:

  • l’importo della nuova multa va da un minimo di 1,5 volte ad un massimo di 4 volte l’importo omesso, ricalibrando le precedenti sanzioni stabilite in misura fissa, da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro;
  • La notifica degli estremi della violazione può ora essere posticipata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS 1931/2023, complete di modulistica per applicarle anche retroattivamente.

Il più favorevole regime sanzionatorio viene applicato anche ai procedimenti in corso, con esclusione delle somme eventualmente già pagate. Spieghiamo bene di seguito.

Come cambiano le sanzioni per omissione contributiva

La novità è stata introdotta dall’articolo 23 del decreto legge 48/2023. 

In base al quale l’omesso versamento di ritenute contributive da parte del datore di lavoro per somme inferiori a 10mila euro annui è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (dal 150 al 400%). Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto 463/1983, la sanzione viene dunque rapportata alla somma omessa.

Scudo per i datori inadempienti

Il comma 2 del medesimo articolo 23 prevede che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, la notifica degli estremi della violazione debba avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione. Anche dopo questo periodo, il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Resta invece invariata la prima parte della norma originaria, che prevede la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032 se l’importo omesso supera i 10mila euro.

Sanzioni miti retroattive

L’INPS, nel pubblicare i nuovi modelli per la regolarizzazione delle violazioni contributive di cui in oggetto, ha comunicato l’applicazione dei nuovi criteri in modo retroattivo per le sanzioni non incassate.

La regola è così formulata: sotto il profilo sanzionatorio “più mite”, si potrà procedere all’irrogazione della sanzione rimodulata restando valido il procedimento di notifica già posto in essere dall’Istituto. Nel frattempo l’INPS pubblica i modelli di rettifica: dell’ordinanza-ingiunzione:

  • per annualità fino al 2015 con contenzioso pendente;
  • per annualità dal 2016 con contenzioso pendente;
  • per annualità fino al 2015 con rateazione;
  • per annualità dal 2016 con rateazione.

Ci sono poi istruzioni specifiche per i procedimenti pendenti. Fra le altre, per contenziosi che si riferiscono ad annualità fino al 2015, si può raggiungere un accordo con sanzione ridotta della metà e pagamento in 60 giorni dalla prima udienza (se non ancora svolta) o dall’udienza di trattazione già fissata.

Quando non opera la retroattività

La retroattività non riguarda le ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa. In questo caso, il procedimento è e resta definito. Se invece è in corso un pagamento rateale, l’importo dovuto viene rideterminato applicando la riduzione prevista dal decreto Lavoro. Di conseguenza:

  • se le rate versate alla data di entrata in vigore della norma (5 maggio 2023) sono superiori alla sanzione amministrativa rideterminata, l’INPS comunica all’interessato la definizione del procedimento sanzionatorio. E’ escluso il rimborso di quanto versato in misura superiore.
  • Se invece le rate versate sono inferiori alla sanzione rideterminata, la struttura territoriale dovrà procedere a una nuova quantificazione del piano di ammortamento.