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DURC: Cassazione esclude le sanzioni dalla soglia dei 150 euro

di Teresa Barone

21 Aprile 2026 11:53

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Cassazione 8132/2026: le sanzioni civili sono escluse dalla soglia di 150 euro di debiti contributivi oltre la quale il DURC è negato. Nel calcolo contano solo versamenti e interessi legali.

Con Interpello 3/2025 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la soglia di tolleranza di 150 euro per il rilascio del DURC comprende contributi, sanzioni civili e interessi. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 8132/2026 ridisegna adesso tale il confine: le sanzioni civili non rientrano nel calcolo. Ai fini del computo del tetto rilevano solo i contributi omessi e gli interessi legali maturati.

Rilascio DURC e scostamento lieve

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, che regola il procedimento di rilascio del DURC, stabilisce all’articolo 3 che la regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle effettivamente versate. La norma considera scostamento non grave un importo pari o inferiore a 150 euro, comprensivo degli eventuali accessori di legge.

Con l’interpello n. 3/2025 il Ministero aveva precisato che questa formulazione non consente il rilascio di un DURC positivo quando il debito è costituito esclusivamente da sanzioni civili, senza un’omissione contributiva sottostante. Le sanzioni, secondo il Ministero, sono accessori dell’obbligazione contributiva e non separabili da essa: il credito per sanzioni sorge automaticamente dal ritardo o dall’omissione e rientra nel calcolo complessivo dello scostamento.

Un debito fatto solo di sanzioni, anche se sotto i 150 euro, non configura quindi uno scostamento non grave che legittimi il mancato rilascio del documento.

Come si applica la soglia dei 150 euro

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026, ha ridefinito le voci rilevanti ai fini della soglia massima di scostamento, con una interpretazione estensiva rispetto a quella dell’INPS della norma disposta dal Ministero del Lavoro.

Secondo l’INPS, nella soglia dei 150 euro rientravano oltre ai contributi omessi anche le voci accessorie corrispondenti a generiche sanzioni e interessi. Per la Corte, invece, il limite oltre il quale non è possibile attestare la regolarità contributiva non deve conteggiare le sanzioni civili inflitte al contribuente.

Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS perchè il termine «accessori di legge» richiamato dalla norma va inteso in senso tecnico e limitato ai soli interessi legali, con esclusione delle sanzioni civili.

Queste ultime hanno natura sanzionatoria e non contributiva, per cui non rilevano ai fini della soglia di 150 euro. Restano dovute e recuperabili dall’ente con gli strumenti ordinari ma non possono determinare l’irregolarità di un’azienda il cui debito contributivo effettivo è sotto soglia.

Per i datori di lavoro con DURC irregolare, la composizione del debito contestato diventa ora il primo elemento da verificare.