L’INPS cambia il calcolo delle rate nei rinnovi della cessione del quinto pensione. Con il Messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026, l’Istituto introduce nuovi criteri per coordinare l’estinzione del vecchio piano di ammortamento e l’avvio del nuovo finanziamento, così da evitare doppie trattenute sullo stesso rateo pensionistico.
Nuovi criteri INPS per rinnovo cessione quinto
La novità riguarda i contratti di rinnovo dei finanziamenti dei pensionati INPS da estinguere tramite cessione fino a un quinto della pensione. La disciplina di riferimento è l’articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che regola il rinnovo del finanziamento già in corso.
I rinnovi possono essere interni, quando il nuovo prestito è concesso dalla stessa banca o dallo stesso intermediario finanziario già titolare del piano in corso, oppure esterni, quando il nuovo contratto arriva da un soggetto diverso. In entrambi i casi, il nuovo piano deve essere coordinato con quello da estinguere.
Decorrenza per le nuove trattenute
La procedura INPS Quote Quinto applica ora un nuovo criterio per i contratti di rinnovo. Per l’ammortamento e la gestione delle trattenute, il riferimento diventa la decorrenza del nuovo piano, cioè la data dalla quale la rata inizia a essere trattenuta sulla pensione.
La decorrenza giuridica del contratto conserva valore per la validità del rapporto, ma l’obbligo dell’INPS di effettuare la trattenuta nasce quando il precedente piano ha terminato i propri effetti economici. In questo modo, il nuovo finanziamento parte dopo la chiusura effettiva del piano precedente.
Rate intermedie escluse dal recupero
Il Messaggio INPS chiarisce il trattamento delle mensilità comprese tra estinzione vecchio finanziamento e avvio nuovo piano. Nei rinnovi, il recupero automatico delle rate si collega alla decorrenza economica e alla continuità tra i due piani.
Per i rinnovi esterni, le rate riferite ai mesi nei quali il precedente piano produce ancora effetti economici sono escluse dal recupero automatico a favore della banca o dell’intermediario subentrante. La regola serve a impedire che sulla stessa pensione gravino due ammortamenti contemporanei.
Prima acquisizione con recupero arretrati
La nuova regola riguarda i contratti di rinnovo. Per i contratti di prima acquisizione, la decorrenza giuridica continua a essere fissata al primo giorno del mese successivo alla notifica del contratto all’Istituto, secondo quanto previsto dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313.
In questi casi, la procedura Quote Quinto continua a calcolare e recuperare automaticamente gli eventuali ratei arretrati compresi tra la decorrenza giuridica e l’avvio effettivo delle trattenute. Il recupero avviene nei limiti della capienza della pensione e può arrivare, quando consentito, fino al doppio quinto.
Rinnovi interni ed esterni con piano coordinato
La distinzione tra rinnovo interno e rinnovo esterno incide sul rapporto tra vecchio e nuovo finanziatore, ma il criterio INPS è comune: il nuovo piano di ammortamento si aggancia alla data dalla quale può partire la trattenuta sulla pensione.
La procedura valorizza il campo “decorrenza giuridica” del piano con la data di inizio trattenuta, superando la modalità precedente che calcolava la data dal mese successivo alla notifica del contratto. La stessa impostazione si applica anche alla rimodulazione del piano di ammortamento dopo l’estinzione parziale del finanziamento.
Banche e intermediari, aggiornamento sistemi
Gli operatori abilitati delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati possono visualizzare l’informazione sulla decorrenza del piano tramite i servizi di Web Application.
La stessa informazione è disponibile anche nei servizi di Web Service tramite “RichiestaPianiDettaglio”. Gli intermediari dovranno adeguare i propri sistemi informativi alle specifiche tecniche che saranno rese disponibili dall’INPS attraverso il sito istituzionale e con apposito avviso agli operatori convenzionati.
Somme da restituire al pensionato
Il Messaggio INPS assegna un obbligo chiaro alla banca o intermediario titolare del contratto estinto. Le somme eventualmente versate dall’Istituto dopo la data di estinzione del finanziamento, per effetto delle ordinarie tempistiche di elaborazione dei ratei pensionistici, devono essere restituite al pensionato.
Il riferimento è l’articolo 2033 del codice civile, relativo al pagamento dell’indebito. Le somme incassate dopo l’estinzione del finanziamento risultano prive di titolo e devono tornare al pensionato, senza trasferire sull’interessato gli effetti dei tempi tecnici di elaborazione.